Mobilità 2016/17: neoimmessi in fase B e C da GM unici soggetti al vincolo triennale di permanenza nella regione/provincia di assunzione?

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Il 29 dicembre 2015 si è svolto l’incontro tra MIUR e OO.SS. relativo alla mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Il 29 dicembre 2015 si è svolto l’incontro tra MIUR e OO.SS. relativo alla mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

L’Amministrazione si è mostrata disponibile verso alcune richieste dei sindacati, prima fra tutte quella di permettere anche agli immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15, che chiedono trasferimento provinciale, di continuare ad avere la titolarità su una scuola e non un ambito territoriale, così come i neo immessi in fase 0 e A.

Sulla base delle aperture dell’Amministrazione sembra profilarsi una mobilità articolata in tre fasi,come ha ben analizzato il prof. Paolo Pizzo nell’articolo “Mobilità 2016. Le novità suitrasferimenti: il punto sulle 3 fasi. Prossimo incontro 11 gennaio ”:

1) mobilità in ambito provinciale con titolarità su scuola per gli immessi in ruolo in fase 0 e A e per gli immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 che chiedono trasferimento;
2) mobilità straordinaria interprovinciale per gli immessi in ruolo entro l’A.S. 2014/15 su tutti gli ambiti territoriali, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione;
3) mobilità per gli immessi in ruolo in fase B e C dalle GaE su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e probabilmente anche per gli immessi in ruolo in fase 0 e A (qualora lo richiedano).

Nella riunione, da quanto è dato sapere, non è stato affrontato il nodo della mobilità dei docenti assunti dalle GM nell’ambito delle fasi B e C. Stando al precedente ncontro del 3 dicembre 2015 essa potrebbe svolgersi a livello regionale, ovvero nell’ambito della Regione in cui tali docenti sono stati immessii n ruolo. Ma il condizionale, tuttavia, è d’obbligo anche perché le ipotesi scaturite in quell'incontro sono state annullate dall'Amministrazione stessa in ragione delle richieste dei sindacati.

In effetti su tale mobilità sembra esserci una vera e propria dimenticanza del legislatore, come indicato nell'articolo “Mobilità straordinaria 2016/17: il caso dei neoassunti da graduatorie concorso 2012

La legge n. 107/2015, infatti, al comma 108 disciplina la mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l’anno 2014/15 e per i docenti neo assunti dalle GaE nell’ambito delle fasi B e C, senza fare alcun accenno ai docenti assunti da GM in queste due ultime fasi del piano straordinario di assunzione.

La richiesta degli interessati è naturalmente quella di poter richiedere nella domanda di mobilità la provincia di interesse, anche in questo caso in deroga al vincolo triennale.

Altrimenti potrebbe verificarsi che, pur essendo stati immessi in ruolo con precedenza rispetto ai colleghi delle Graduatorie ad esaurimento, adesso potrebbero subire uno svantaggio.

L'incontro tra Miur e sindacati dell'11 gennaio dovrà chiarire anche questo aspetto.

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