Mobilità 2016/17: cattedra orario interna o esterna, preferenze sintetiche o analitiche. Cosa cambia per chi avrà titolarità su scuola

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Per i docenti che con la mobilità 2016/17 potranno acquisire titolarità su una specifica scuola, sono diverse le possibilità di scelta relativamente alla tipologia di cattedra o alle preferenze territoriali esprimibili.

Per i docenti che con la mobilità 2016/17 potranno acquisire titolarità su una specifica scuola, sono diverse le possibilità di scelta relativamente alla tipologia di cattedra o alle preferenze territoriali esprimibili.

Sarà possibile per loro chiedere esclusivamente Cattedre Orario Interne (COI) oppure optare anche per Cattedre Orario Esterne (COE).

Nello stesso modo potranno esprimere preferenze dettagliate su scuole (preferenze analitiche) oppure preferenze territorialmente più estese su comuni , distretti, ambiti o l’intera provincia (preferenze sintetiche).

Con la PREFERENZA ANALITICA il docente chiede esplicitamente una specifica scuola o circolo

Con la PREFERENZA SINTETICA su comuni, distretti, ambiti o provincia, invece, il docente chiede indistintamente tutte le scuole ubicate nel comune, distretto, ambito o provincia, senza nessuna priorità o ordine di preferenza.

In questo modo, quindi, con una sola preferenza i docenti avranno la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune, del distretto, dell’ambito o della provincia.

Le preferenze di tipo sintetico comportano, pertanto, che l'assegnazione della scuola, in fase di trasferimento, potrà essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nell’ambito o nella provincia.

L'assegnazione avviene, in base al punteggio, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole.

Quindi nel momento in cui una domanda risulterà soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, ad eccezione del caso in cui la prima scuola o circolo con posto disponibile sia stata richiesta da un altro docente con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico (preferenza analitica sulla scuola) ed esistano altre scuole con posti disponibili all’interno della preferenza sintetica .

In questo caso, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile, in sintonia con quanto prevede l’art.12 comma 12 dell’ipotesi di CCNI 2016/17.

Non si hanno ancora informazioni relative al numero di preferenze esprimibili, numero che sarà indicato nell’Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione. Fino al corrente anno scolastico le preferenze esprimibili, sono state in numero non superiore a 20 per le scuole dell'Infanzia e Primaria ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione Secondaria di I e II grado e sarà necessario verificare se questi numeri saranno confermati o, come è presumibile che sia, subiranno modifiche per il prossimo anno scolastico con probabile incremento o anche senza alcuna limitazione.

In relazione all’assegnazione, nella sede richiesta dal docente, di una CATTEDRA ORARIO INTERNA o di una CATTEDRA ORARIO ESTERNA è importante valutare le richieste espresse dal docente nella domanda.

Nel modello disponibili a breve su Istanze on line , in una sezione specifica, sarà possibile per il docente scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna o cattedra orario esterna) nella quale desidera essere trasferito.

Previste tre opzioni:

Opzione A – “Cattedre tra scuole di uno stesso comune”: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune

Opzione B – “Cattedre tra scuole su comuni diversi”: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

Nessuna selezione” : il docente chiede solo cattedre orario interne

E’ importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

a) le cattedre interne

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

Nel caso non venga barrata alcuna casella, l'esame di ciascuna preferenza sarà limitato alle sole cattedre interne all’istituto.

Il trasferimento a domanda su COE potrà essere disposto solo nel caso in cui il docente abbia espresso tale scelta, come indica chiaramente l’art.12 comma 1 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).

Risulta importante la nota esplicativa (1), nella quale si chiarisce che “Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi", in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso comune”

Il docente trasferito su una COE costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente risulterà titolare nella prima delle scuole indicate che sarà la sede principale della COE.

Risulta importante sottolineare quanto stabilisce il comma 5 in relazione alle sedi di completamento della COE:

Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

E’ utile ribadire che per ognuna delle preferenze espresse nella domanda lo scorrimento delle scuole, ai fini dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:

1) cattedre interne alla scuola;

2) cattedre orario esterne stessa sede;

3) cattedre orario esterne fuori sede;

tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.

Per ogni preferenza sarà valutata la disponibilità di cattedre nell’ordine indicato e al docente potrà essere assegnata una COE nella prima tra le scuole richieste in cui sia disponibile una cattedra (prima si valuta la disponibilità di COI e dopo si passa alle COE), anche se nella scuola immediatamente seguente nelle preferenze risultasse disponibile una COI.

Sono quindi molte le avvertenze che è necessario considerare nella compilazione della domanda per quanto concerne la scelta delle preferenze con richiesta sintetica o analitica e la scelta dei posti con richiesta di sole COI o anche COE e sarà importante per il docente interessato valutare tutte le possibilità, i pro e i contro, onde evitare sorprese che potrebbero essere anche spiacevoli se non prese in considerazione in modo corretto preventivamente.

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