Mobilità 2016: precedenze e tabella titoli. La trattative prosegue, le anticipazioni di OrizzonteScuola. Premiate le certificazioni linguistiche

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Continua a ritmo serrato la stesura del nuovo CCNI riguardante la mobilità per il prossimo anno scolastico. Più punti a chi ha certificazioni linguistiche.

Continua a ritmo serrato la stesura del nuovo CCNI riguardante la mobilità per il prossimo anno scolastico. Più punti a chi ha certificazioni linguistiche.

Nei giorni scorsi vi abbiamo ampiamente anticipato le 4 fasi che riguarderanno i docenti, fasi che sono normate dall’art. 5 del nuovo contratto:

FASE A: trasferimenti all’interno della provincia dei docenti assunti entro il 2014/15 (Dos, Dop, perdenti posto ecc. compresi) e successivamente i docenti neo assunti in fase 0 e A. La titolarità è per tutti su scuola.

FASE B: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/15 in deroga al vincolo triennale. La titolarità potrà essere solo all’interno delle scuole del primo ambito indicato nella domanda, dal secondo ambito in poi sarà solo su ambito. Questa fase riguarderà anche i docenti assunti dal concorso 2012 nelle fasi B e C del piano straordinario. Per questi ultimi la titolarità è nella provincia di assunzione, ma solo su ambito.

FASE C: riguarderà i docenti assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario che dovranno scegliere tutti ambiti territoriali (nazionali). Nel caso in cui non facessero domanda o la stessa fosse incompleta, la domanda verrà formulata/completata d’ufficio. La titolarità è solo su ambito.

FASE D: l’ultima fase riguarderà quei docenti di fase 0 e A (GAE o/e Concorso) e di fase B e/o C (concorso 2012) che, pur potendo avere la titolarità nella provincia di assunzione come stabilito dalle fasi precedenti, decideranno di produrre domanda per ambiti di altre province. Ci sarà quindi per loro la deroga al vincolo triennale e la titolarità è solo su ambito.

Tali fasi già ampiamente discusse e inserite nell’articolo 5 del CCNI sono ritenute definitive dalle parti.

Poi abbiamo anche anticipato come dovrebbe avvenire la mobilità professionale (passaggi di cattedra o di ruolo): assodata infatti la sequenza dell’art. 5 precedentemente illustrata, all’art. 7 del nuovo CCNI è scritto che la mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A si realizza attraverso l’attribuzione di un’aliquota del 25% alla mobilità professionale.

Abbiamo sottolineato che rimane fermo, come ogni anno, il fatto che le operazioni di mobilità non potranno determinare situazioni di esubero.

Per ciò che riguarda invece come avverrà di fatto la mobilità professionale possiamo ad oggi dire che la sequenza (il futuro allegato C) farà una distinzione fra mobilità professionale provinciale e interprovinciale, come ogni anno, ma che per tutti il trattamento in riferimento alla scelte delle sedi sarà identico a quello della fase B dei docenti assunti entro il 2014/15: chi chiederà mobilità professionale potrà ottenere la titolarità di scuola solo all’interno del primo ambito inserito nella domanda, dal secondo ambito in poi sarà solo su ambito.

Novità per le precedenze e per la valutazione dei titoli.

Per ciò che riguarda le precedenze non cambia il numero e la tipologia rispetto a quelle dello scorso anno, comprese anche quelle che permettono l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto (procedura quindi che resta valida).

Ricordiamo intanto quali sono le precedenze presenti nel precedente contratto e che saranno totalmente riconfermate nel nuovo, con molta probabilità all’art .13 comma 1:

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

Poi al comma 2 dello stesso articolo sarà riconfermata l’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO per chi fruisce delle precedenze di cui ai punti I, III, V e VII.

La novità tra queste precedenze, oltre ovviamente al richiamo delle nuove fasi, è per il punto V ovvero per l’ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

In tale punto infatti viene prevista prima di tutte la precedenza per l’assistenza al figlio disabile (quindi precedenza per i genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità).

Nel caso in cui i genitori siano totalmente inabili oppure siano mancanti, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e, SOLO PER LA FASE PROVINCIALE al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Ciò che quindi cambierà è che all’interno del punto V la precedenza per assistenza al coniuge o al figlio che assiste il genitore è SUCCESSIVA a quella per assistenza al figlio disabile.

Ciò ovviamente anche nei trasferimenti interprovinciali con la precisazione, peraltro già contenuta nei precedenti CCNI, che l’assistenza al genitore (quindi figlio referente unico che assiste il genitore) è precedenza possibile SOLO nella fase provinciale dei trasferimenti e quindi non in quella fra province diverse.

Non cambiano rispetto lo scorso anno i requisiti per fruire delle precedenze per cui resta confermato che la situazione di disabilità del soggetto da assistere deve avere carattere permanente per tutti i soggetti sopra indicati tranne per il figlio disabile la cui situazione di handicap potrà essere anche rivedibile.

Tabella valutazione titoli

La novità di rilievo sarà il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per il docente in possesso del CLIL, a seconda se in possesso o meno di certificazione di livello C1, se abbia o meno frequentato il corso metodologico e, in particolare, sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo per i docenti di scuola primaria di inglese in possesso del B2 o superiore e, per i docenti di lingua straniera, un punteggio aggiuntivo per la certificazione C2.

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