Il MIUR non conosce la legge 107 e la interpreta tramite faq e note. Lettera

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Il MIUR “impapocchioso” non conosce la legge 107 e gli atti normativi collegati e la interpreta tramite le FAQ e note ministeriali!

Il MIUR “impapocchioso” non conosce la legge 107 e gli atti normativi collegati e la interpreta tramite le FAQ e note ministeriali!

Vediamo se riesco a spiegarmi…

L’ultimo esilarante avvenimento di una lunga serie in ordine di tempo di modifiche alla legge 107 arriva tramite FAQ sulle domande per i commissari all’esame di Stato, prima:

– con nota ministeriale 2157, slittamento approvazione PTOF al 15 gennaio, e non fine ottobre, modifica il comma 12 della 107 con nota;

– la nota prot. 15740 del 28 ottobre 2015 Il MIUR comunica agli  UUSSRR, che non possono essere prese in considerazione le numerose domande di transito presso gli Uffici Centrali o periferici dell'Amministrazione presentate dal personale della scuola già in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo, è quindi modifica il comma 133, 107/2015 “istanze mobilità” con nota;

– concorso entro il primo dicembre, bandi pubblicati il 26 febbraio; modifica 107 con bandi;

– MIUR autorizzato a bandire tra gli altri, 5118 posti di potenziamento, questi spariti nei bandi!.. altro bando, altra modifica ma al DPCM del 24 dicembre 2015 autorizzativo!

Ora, arriva l’interpretazione “autentica” tramite faq della ‘art. 1 comma 5 dell’organico dell’autonomia; tale FAQ sostiene che nella circolare 2: “Si fa riferimento ai docenti assunti con piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 confluiranno nell’organico dell’autonomia, costituendo i posti per il potenziamento”.

Scusa allora dovevi fare riferimento ai commi 98 e 99! no al 5!…

Quindi per mettere una pezza alla circolare sbagliata con una faq il MIUR ha modificato la legge 107, almeno per quanto riguarda il significato che assume la parola “organico dell’autonomia” per la circolare n.2 del 23 febbraio 2016.

Vediamo perché: è il comma 63 che definisce l’organico dell’autonomia come: “l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il  potenziamento dell'offerta formativa”.

Ma anche il comma 68: “ L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti  e  le  convenzioni… omissis…”. 

Mentre per l’ultima FAQ, per l’organico dell’autonomia, per la presentazione delle domande per partecipare come commissari agli esami di Stato si deve intendere che sono solo quelli del “potenziamento” che dal prossimo anno confluiscono nell’organico dell’autonomia!…

Le tre FAQ oltre a contraddire la legge, si smentiscono tra di loro e discriminano tra gli stessi potenziatori.

Perché è possibile che il docente che ha rinviato la presa di servizio è obbligato a presentare domanda, mentre il docente di ruolo giuridico ed economico dal 1 settembre 2015 non è obbligato a presentarla se fa il tappabuchi?… Come al solito la scuola gestita dai dilettanti allo sbaraglio e dai dirigenti della discriminazione!…

Ma la logica dove sta?… la legalità dove sta? di sicuro non trova casa al MIUR!

Io potenziatore differito che mi ritrovo nelle condizione della FAQ 3 non voglio presentare domanda di partecipazione agli esami di stato per pochi centesimi!…

Secondo l’art 1 comma 5 che copio e incollo, così vi faccio notare l’ignoranza imperante del MIUR, e ulteriori contraddizioni e con i commi 63, 68, e l’ultimo impapocchiamento tramite FAQ.

Comma 5. “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai  sensi  del  comma  14.  I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di  potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Ne consegue allora che secondo l’esilarante FAQ (frequenti anomalie quotidiane del MIUR) che soltanto i “potenziatori” concorrono alla realizzazione del PTOF!? dato che l’organico dell’autonomia deve essere interpretato come i posti di potenziamento! Ma soprattutto la 107 al comma 95 dispone: “…. (omissis) A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono  nell'organico dell'autonomia,  costituendone  i  posti  per  il  potenziamento.”

Scusate MIUR ma siete in grado di leggere? Perché è a decorrere dal prossimo dall’anno scolastico 2016/17 che i posti della tabella 1 confluiranno nell’organico dell’autonomia è costituiranno i posti del potenziamento, non da quest’anno!…

E inoltre il comma 5 si riferisce all’organico dell’autonomia e basta, non ai “potenziatori”,  organico che concorre alla realizzazione del POTF “con attività di potenziamento”. Voi confondete l’organico dei posti del potenziamento che dal prossimo anno confluirà nell’organico dell’autonomia, con le attività di potenziamento richiamate dal comma 5!

Voi sta legge non l’avete neanche letta!

Ma la cosa più esilarante sono le FAQ 2-3 copio e incollo:                  

“2 Chi ha chiesto il differimento della presa di servizio è obbligato o ha semplice facoltà alla nomina?

Il soggetto che ha chiesto il differimento alla presa di servizio non è da considerarsi in alcun modo tra i possibili aspiranti alla nomina nella fase di gestione informatizzata della procedura in quanto non si è perfezionata la sua immissione in ruolo.

3 Chi è docente a tempo indeterminato con il piano straordinario assunzioni ed è attualmente in servizio con supplenza su provincia diversa da quella di titolarità come e dove fa domande come commissario esterno?

Il docente titolare per l’anno scolastico corrente di una supplenza in provincia diversa da quella di titolarità concorre sulla provincia di attuale servizio con lo status di docente a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche e se si trova nelle condizioni poste dal paragrafo 2.c.c. punto 2 della circolare 2 del 23 febbraio è obbligato a presentare domanda come commissario esterno.”

Quindi secondo la FAQ 2,  il collega, che, assunto col piano straordinario a T.I., ha differito la presa di servizio nella stessa provincia “non è da considerarsi in alcun modo tra i possibili aspiranti alla nomina”; cioè sono supplente a Modena sono stato assunto a T. I. a Modena, ho differito presa di servizio, quindi non sono aspirante alla nomina, mentre per la Faq 3, sono supplente a Ragusa, ho differito la presa di servizio a Pordenone, mi trovo “ nelle condizione poste del paragrafo 2 c c punto 2” ma sono obbligato a presentare domanda.

Passo!… Questa non l’ho capita!

Manlio Amelio

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