Malattia, cosa fare per rientro anticipato: rettifica certificato telematico e comunicazione all’Inps e al datore di lavoro

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L’Inps, il 2 maggio u.s., ha pubblicato la circolare n. 79 avente per oggetto “Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante
la temporanea incapacità lavorativa per malattia.”

La circolare, come leggiamo in premessa, è scaturita dai non pochi casi di lavoratori che riprendono l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi indicata nel certificato (ormai telematico, sebbene non manchino disfunzioni al riguardo causate dai medici curanti), commettendo l’errore, che si configura anche come un illecito, di non far rettificare il certificato stesso già inviato all’Inps.

Con la circolare, pertanto, vengono fornite apposite indicazioni relativamente alla condotta da tenere nel caso di cui sopra.

La rettifica del certificato è obbligatoria sia nei confronti dell’Istituto di previdenza, in quanto con la presentazione del certificato di malattia si instaura un rapporto di natura previdenziale con conseguente possibilità di erogazione della relativa indennità economica, sia nei confronti del datore di lavoro, poiché quest’ultimo, con un certificato con prognosi ancora in corso, non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività per due motivi:

  1. Il datore di lavoro è responsabile dell’integrità fisica del lavoratore, ai sensi dell’articolo  2087 del codice civile;
  2. l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, per cui il datore non lo può ammettere con prognosi ancora in corso.

Cosa deve fare, allora, il lavoratore nei casi di guarigione anticipata?

Il lavoratore deve dapprima provvedere a rettificare il certificato telematico di malattia e poi comunicare la rettifica all’Inps e al datore di lavoro.

La rettifica va chiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato (il medico provvede sempre telematicamente o tramite Contact Center).

La ripresa dell’attività lavorativa può avvenire soltanto dopo la rettifica del certificato e la comunicazione all’Inps e al datore di lavoro.

I lavoratori che riprendono l’attività lavorativa prima del termine indicato nel certificato medico, senza rettificarlo, sono soggetti a specifica sanzione.

Nella circolare leggiamo che “…nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva
comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie.”

Dalla lettura di quanto suddetto sembra che le sanzioni siano applicate solo nei casi in cui si venga a conoscenza della mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa a seguito di visita domiciliare/ambulatoriale.

Le sanzioni sono le stesse previste per il personale, che non rientra anticipatamente al lavoro e risulta assente alla visita domiciliare/ambulatoriale.

Queste le sanzioni: “100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).

La sanzione potrà essere applicata sino al giorno precedente la
ripresa dell’attività lavorativa, in quanto tale ripresa si configura come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Circolare Inps

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