I magistrati non possono insegnare in scuole private: sentenza Tar del Lazio

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La circolare con la quale il Csm ha stabilito che i magistrati non possono espletare incarichi di insegnamento in scuole private è del tutto legittima.

L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti da due magistrati. I ricorrenti erano due magistrati che, all’epoca di presentazione dei loro ricorsi (era il 2011) ricoprivano i loro incarichi preso i tribunali di Napoli e Sanremo.

Entrambi avevano ricevuto la proposta di conferimento di un incarico di insegnamento da parte di una scuola privata che curava preparazioni concorsuali, al fine di tenere un ciclo di seminari di studio. I ricorsi proposti erano volti a sollecitare la circolare del Csm che vieta inderogabilmente la possibilità per i magistrati ordinari di svolgere attività di insegnamento presso ‘scuole private’.

Ne è nato un contenzioso amministrativo, adesso risolto dal Tar con le due sentenze di rigetto. Per i giudici amministrativi, “non appare inibito al CSM stesso di approvare una normativa regolamentare, generale e astratta, al fine di tutelare il prestigio della magistratura e la funzionalità degli uffici, nel rispetto del principio di buon andamento”.

Nei casi giunti alla loro valutazione, il Tar ha rilevato “che emerge chiaro l’intento di non dare luogo a collaborazioni e cointeressenze in un’attività economica privata svolta in regime di impresa a beneficio di soggetti terzi estranei alla pubblica amministrazione, potendo altrimenti nuocere tale cointeressenza all’indipendenza e imparzialità del magistrato, nel rispetto dell’interesse pubblico generale. Risulta quindi legittimamente applicata la discrezionalità regolamentare da parte del CSM che non ha limitato ‘tout court’ la libertà di pensiero, ma ha compiuto una doverosa e corretta attività di bilanciamento tra le aspirazioni del singolo e il potenziale contrasto con le prerogative di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del singolo magistrato”.

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