Circolari e comunicazioni dalla scuola a tutte le ore, anche nei week-end: esiste il diritto alla disconnessione

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Negli ultimi anni in parallelo allo sviluppo delle tecnologie informatico-comunicative, abbiamo assistito ad un aumento considerevole di avvisi per mezzo telematico.

Una quantità, a detta di una parte dei docenti, non indifferente di email, messaggi whatsapp, telefonate da parte dello Staff del Dirigente scolastico e circolari pubblicate a qualsiasi ora del giorno, al di fuori dell’orario contrattualmente stabilito.

Cosi non accade di raro che la convocazione di un consiglio di classe, di un collegio docenti, o la partecipazione ad una attività scolastica venga comunicata in orario diverso da quello di servizio, magari mentre l’insegnante è legittimamente immerso nella sua vita privata.

Circolari pubblicate sul sito istituzionale della scuola, il sabato, la domenica, durante i festivi, e persino di notte.

I docenti sono obbligati a recepire tutte le comunicazioni della Scuola, senza potersi opporre? Vediamolo insieme.

Circolari pubblicate a tutte le ore del giorno

Una gentile lettrice ci chiede un parere:

Buongiorno, vorrei sapere se esiste una normativa che regoli le modalità di pubblicazione delle circolari sui siti delle istituzioni scolastiche. In alcune scuole è ormai diventata abitudine pubblicare le circolari sul sito internet dell’istituto in qualsiasi giorno e a qualsiasi orario  [quindi anche di sabato, domenica o in orari in cui la scuola è chiusa]. Ciò costringe i Docenti a dover controllare continuamente il sito della scuola anche durante i giorni festivi o a tarda sera. Spesso poi la pubblicazione di tali circolari è anticipata tramite Whatsapp di qualche minuto rendendo la situazione ancora più fastidiosa. Capita inoltre che le circolari in questione abbiano una datazione che precede di diversi giorni la data di pubblicazione sul sito, in modo da far sembrare il preavviso dato [per le eventuali riunioni, cambi di orario o altro] più che adeguato. Non sono una nostalgica dei tempi passati tuttavia ritengo che in questo caso la Tecnologia rappresenti uno svantaggio rispetto alla vecchia circolare cartacea che sicuramente non poteva essere firmata all’ora di cena o nei giorni festivi. Vi chiedo pertanto se c’è un modo per porre rimedio a tale situazione e se esiste una normativa

Diritto alla disconnessione

Le istituzioni scolastiche nel corso degli ultimi anni hanno subito numerose metamorfosi, dal come effettuare la didattica a come veicolare le informazioni tra il personale scolastico. Il famoso registro delle circolari e delle comunicazioni, collocato nella sala dei docenti è ormai un ricordo sbiadito del passato; a sostituirlo ci ha pensato l’avvento del digitale con le circolari in rete presenti sul sito istituzionale delle scuola, la comunicazione a mezzo email, il registro elettronico, applicazioni come WhatsApp e Telegram etc. anche se quest’ultimi non rappresentano certo dei canali di comunicazione di natura istituzionale, ma tant’è…

L’informazione celere raggiunge tutti e in qualsiasi momento della giornata, senza limiti di tempo; molteplici sono i gruppi creati su WhatsApp, a dare supporto a tutte le attività funzionali dei docenti e infine non può mancare in taluni casi il canale ufficiale – di solito Telegram – del Dirigente Scolastico e del suo staff attraverso il quale pullulano le “circolari, comunicazioni e iniziative varie”.

Un tale scenario non può che causare caos tra le varie chat, con informazioni che si susseguono e che qualche docente perde di vista a causa dei troppi interventi che spesso si allontanano da ciò che ha dato origine al dibattito.

Capita così che ad una messaggistica istantanea si associ la perdita della propria libertà in quanto si è spesso on-line e non esistono giorni festivi od ore serali e del giorno che possano porre fine a questo tam tam incessante di notifiche in arrivo. Per non parlare, come constata la nostra lettrice, delle circolari pubblicate a tutte le ore del giorno, tutti i giorni, fuori dall’orario di servizio.

Eppure esiste il diritto alla disconnessione. Troviamo tale definizione nel CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, all’art 22 comma 4, c8), che riporta quanto segue:

“Sono oggetto di contrattazione integrativa – a livello di singola istituzione scolastica ed educativa – i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

I punti imprescindibili del diritto alla disconnessione

  • Il lavoratore dipendente NON dovrà rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
  • Non si è responsabili del mancato malfunzionamento della rete che crea disagi soprattutto quando i docenti devono usare il registro elettronico e sono costretti a continuare il lavoro da casa;
  • È la contrattazione della scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.

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