Legge 107/15, Sanatorie concorsi dirigenti scolastici. Toccafondi: non ci sono state disparità di trattamento

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Nella seduta della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, svoltasi nella giornata di ieri 17/03/2016, l'on. Di Benedetto ha posto un'interrogazione relativa al corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi in Sicilia. 

Nella seduta della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, svoltasi nella giornata di ieri 17/03/2016, l'on. Di Benedetto ha posto un'interrogazione relativa al corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi in Sicilia. 

L'interrogazione riguarda la presunta disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, che non hanno ancora avuto una sentenza definitiva relativa al contenzioso sul mancato superamento delle prove, e i partecipanti ai concorsi banditi in precedenza con decreto direttoriale del 22/11/2004 e con decreto ministeriale del 3/10/2006, che si trovano nella stessa situazione dei primi.

La disparità consisterebbe nel fatto che, mentre i partecipanti ai concorsi del 2004 e 2006 sono stati ammessi a un corso intensivo di formazione con prova scritta finale per poi essere immessi definitivamente in ruolo, quelli partecipanti al concorso del 2011, nella medesima condizione, non hanno avuto la stessa possibilità dei primi, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015.

A tale interrogazione ha risposto il sottosegretario Toccafondi: quanto previsto dalla legge n. 107/15 si propone di sanare controversie amministrative in atto da tempo, come testiomonia anche il fatto che per i suddetti soggetti, partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2006, era prevista dalla legge n. 87/2014 una riserva di posti nel nuovo corso – concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Si chiarisce, inoltre, nella risposta che non è stata fatta nemmeno alcuna disparità di trattamento relativa ai concorrenti al medesimo concorso del 2011, in quanto sono state sanate situazioni soggettive, quindi non generalizzate: i soggetti, partecipanti al concorso del 2011 in Toscana e Lombardia, erano già vincitori o collocati in posizione utile nelle graduatorie regionali del concorso o addirittura già nominati nei ruoli, che a seguito di annullamento in sede di giudizio sono stati poi valutati negativamente; si tratta quindi di situazioni giuridicamente soggettive.

Pertanto, si conclude nella risposta non si può parlare di disparità di trattamento.

Quanto all'altra questione relativa alla mancanza di trasparenza nella gestione del corso-concorso in Sicilia, l'on. Di Benedetto ha avuto la seguente risposta: l'USR Sicilia ha fornito tutti i chiarimenti in merito a detta gestione, riferendo la procedura seguita: produzione dell'elenco dei partecipanti sulla base dei dati relativi ai ricorsi pendenti; pubblicazione dell'elenco e invito a chi non vi fosse incluso e avesse i requisiti di comunicarlo; accertamento delle dichiarazioni dei candidati; registrazione regolare delle presenze al corso. 

 
 

 

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