Iscrizioni e insegnamento della religione cattolica

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Pubblichiamo parte di un documento presente sul sito del sindacato SNADIR riguardante l’insegnamento della religione cattolica e attività alternative per le iscrizioni all’anno 2011-12

Pubblichiamo parte di un documento presente sul sito del sindacato SNADIR riguardante l’insegnamento della religione cattolica e attività alternative per le iscrizioni all’anno 2011-12

La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica "ha valore per l’intero ciclo di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo" (C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995).

Negli istituti comprensivi "non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tali casi, opera d’ufficio" (C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 4).

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione (Modello E) dalle opportunità per i non avvalentesi (Modello F).

Ricordiamo che nella scuola dell’infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado solo il primo anno. Soltanto dopo aver eventualmente fatto la scelta di non avvalersi deve essere presentato il Modello F che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione: attività didattiche e formative; attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

"La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico" (C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010) e deve essere operata da parte degli interessati, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

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