Interrogazione su Ata-Itp ee.ll

Di Lalla
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inviato da Vincenzo Lo Verso – Onorevoli Deputati, Senatori della Camera e Senato Pregiatissimi Onorevoli In questi anni (ben 13) siamo stati ricevuti da tutte le forze politiche e tutti hanno promesso la risoluzione del nostro caso presentando Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni : Basta promesse chiediamo “i fatti” chiediamo l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della L. 23 Dicembre 2005, n° 266 . Emendiamo il DL 104/13 in discussione alla camera

inviato da Vincenzo Lo Verso – Onorevoli Deputati, Senatori della Camera e Senato Pregiatissimi Onorevoli In questi anni (ben 13) siamo stati ricevuti da tutte le forze politiche e tutti hanno promesso la risoluzione del nostro caso presentando Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni : Basta promesse chiediamo “i fatti” chiediamo l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della L. 23 Dicembre 2005, n° 266 . Emendiamo il DL 104/13 in discussione alla camera

Basta promesse chiediamo “i fatti”Un’altra interrogazione per la nostra causa ata-itp ee.ll presentato dall’ On. CESARO Antimo.

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00351 presentato da CESARO Antimo

testo di Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86

ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, D’AGOSTINO e CIMMINO. —

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. —

Per sapere – premesso che:

il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca dall’1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro;

per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) venne stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001;

in base a sopraddetto accordo, finalizzato all’attuazione del trasferimento ed avente valenza temporanea, si stabili, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della «temporizzazione», cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;

venne così costruita un’anzianità «fittizia», assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito.

In tal modo il personale trasferito perse il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL enti locali applicato fino al 31 dicembre 1999; tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL, per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata nell’ente locale di provenienza.

Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 a tutte una serie di sentenze emesse successivamente dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso; la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell’articolo 1, interpretò il comma 2, dell’articolo 8, della citata legge n. 124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore.

In tal modo le cause ancora in corso tra i lavoratori ed il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, subirono un «capovolgimento» a favore dell’amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, fino ad allora, della Suprema Corte di cassazione;

tra il 2007 e il 2009 la Corte costituzionale (con due sentenze, la n. 234 del 2007 e la n. 311 del 2009) ritenne infondata la questione di legittimità della norma «interpretativa»; e la Corte di cassazione e i giudici di merito mutarono la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori;

ben due sentenze emanate in sede europea hanno contraddetto la giurisprudenza nazionale: la sentenza «Agrati» e la sentenza «Scattolon». Nello specifico, la sentenza «Agrati» del 7 giugno 2011, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, stabilì che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’articolo 1, comma 218 della legge 266 del 2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione;

la sentenza «Scattolon» del 6 settembre 2011, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto
ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’ente cessionario (il Ministro dell’istruzione dell’università della ricerca) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’ente
cedente (provincia/comune);

le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione poi, e, le stesse sentenze europee dovranno ora essere recepite dai giudici italiani nei processi in corso (circa diecimila, a tutt’oggi, ma, destinate a crescere a parere degli interroganti);

si è al cospetto di una vicenda annosa che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime;

con la risoluzione n. 8-00196, approvata nella XVI legislatura e conclusiva del dibattito avuto in Commissione XI il Governo pro tempore si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche

–:quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intendano porre in essere al fine di attuare il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n. 266 del 2005; se non ritengano necessario, garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000;

quali iniziative normative intendano attuare, in esecuzione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee. (3-00351)

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