Insegnanti di sostegno nella Buona Scuola: vincolo quinquennale, mobilità in ambiti territoriali, utilizzazione DOS

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L’integrazione scolastica degli alunni disabili, l’organico dei posti di sostegno e il ruolo degli insegnanti di sostegno sono temi importanti presi in considerazione nella legge 107 (riforma “Buona scuola”), nei commi 75 e 181.

L’integrazione scolastica degli alunni disabili, l’organico dei posti di sostegno e il ruolo degli insegnanti di sostegno sono temi importanti presi in considerazione nella legge 107 (riforma “Buona scuola”), nei commi 75 e 181.

Nel comma 75 viene preso in esame l’organico sul sostegno e i criteri per la sua determinazione e si fa riferimento alla normativa vigente che viene citata esplicitamente:

“ L'organico dei posti di  sostegno  e'  determinato  nel  limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e  dall'articolo 15, comma  2-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai  sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Per comprendere meglio i criteri ai quali si fa riferimento risulta utile ricordare cosa prevede la normativa citata nel comma 75.

Nell'articolo 2, comma 414 della legge  24 dicembre 2007, n. 244,  si stabilisce la consistenza dell’organico sul sostegno per il triennio 2008/2010 con la disposizione sulla sua rideterminazione, in valore percentuale, per gli anni scolastici successivi, 2013/14 – 2014/15 e 2015/16: 

“ La dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai  docenti  di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel  triennio  2008-2010, fino  al  raggiungimento,  nell'anno  scolastico  2010/2011,  di  una consistenza organica pari al 70 per cento del  numero  dei  posti  di sostegno complessivamente attivati  nell'anno  scolastico  2006/2007, fermo restando il regime  autorizzatorio  in  materia  di  assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  La  predetta  percentuale  e'  rideterminata,  negli   anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari  rispettivamente  al 75 per cento e al 90 per  cento  ed  e'  pari  al  100  per  cento  a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”

Consistenza e valori percentuali confermati nell’articolo 15, comma  2,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,

Nell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289, viene autorizzata l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi e vengono chiariti i criteri e indicati i soggetti competenti per l'individuazione dell'alunno come  soggetto  portatore di handicap che ha diritto, quindi, all’insegnante di sostegno:

“ Ai  fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap  si  intendono  destinatari  delle  attività di sostegno ai sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli   alunni  che  presentano  una  minorazione  fisica,  psichica  o sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva.  L'attivazione di posti di sostegno  in  deroga  al  rapporto  insegnanti/alunni  in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre   1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal  dirigente  preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli  alunni  in  situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come  soggetto  portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti   Commissioni   parlamentari,  su  proposta  dei  Ministri dell'istruzione,  dell'università'  e  della  ricerca e della salute, entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”

Nell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra enti e strutture coinvolte per arrivare alla formulazione di idonee certificazioni utili per adeguare gli organici alle esigenze formative degli alunni :

 “ b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”

Con la legge 107, quindi, nel comma 75, relativamente all’organico sul sostegno, non sono previste modifiche rispetto alla normativa vigente sopra citata.

Nel comma 181 alla lettera c) si sottolinea la necessità di rispettare il principio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con la raccomandazione di  promuovere l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con disabilità  e   riconoscere   le   differenti   modalità   di comunicazione attraverso una serie di punti indicati secondo una numerazione progressiva:
la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi  percorsi  di formazione universitaria; 

  • la revisione dei criteri di inserimento  nei  ruoli  per  il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità  del  diritto allo  studio  degli  alunni  con  disabilità,  in  modo  da  rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 
  • l'individuazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei   diversi livelli di competenza istituzionale; 
  • la previsione  di  indicatori  per  l'autovalutazione  e  la valutazione dell'inclusione scolastica; 
  • la revisione delle modalità e  dei  criteri  relativi  alla certificazione, che deve  essere  volta  a  individuare  le  abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e  della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 
  • la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 
  • la previsione  dell'obbligo  di  formazione  iniziale  e  in servizio per i dirigenti scolastici e per  i  docenti  sugli  aspetti pedagogico – didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 
  • la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per  il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   rispetto   alle specifiche  competenze,  sull'assistenza  di  base  e  sugli  aspetti organizzativi  ed  educativo – relazionali  relativi  al  processo   di integrazione scolastica; 
  • la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di  cui  all'articolo  12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Risultano previste, quindi, importanti e sostanziali novità, sia per la definizione del ruolo del personale docente di sostegno per il quale, nel punto 1, si ipotizza l'istituzione di appositi  percorsi  di formazione universitaria, sia per le modalità e  i  criteri  relativi  alla certificazione  per i quali, nel punto 5, si auspica una revisione al fine di individuare percorsi individualizzati funzionali alle esigenze degli alunni disabili, con l’obiettivo di valorizzare le loro potenzialità e sviluppare le loro abilità.

Nuove disposizioni coinvolgono non solo gli insegnanti di sostegno, ma anche i Dirigenti scolastici e gli insegnanti curricolari per i quali, come stabilito nel punto 7, viene previsto l’obbligo   di  formazione  iniziale  e  in servizio sugli  aspetti pedagogico – didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica.

La disposizione  che ha creato maggiore preoccupazione negli insegnanti di sostegno è quella indicata nel punto 2, dove si evidenzia la necessità di garantire la continuità  del  diritto allo  studio  degli  alunni  con  disabilità e si prevede la possibilità per lo studente di  fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione. La preoccupazione dei docenti interessati è comprensibilmente legata all’inserimento per loro di un nuovo vincolo, oltre a quello quinquennale, che renderebbe sempre più difficile il loro movimento in scuole a loro più congeniali, bloccandoli in sedi disagiate con conseguente  penalizzazione.

Malgrado queste importanti disposizioni che, una volta attuate, saranno causa di grandi cambiamenti per i docenti di sostegno e non solo, coinvolgendo in maniera sempre più diretta anche gli insegnanti curricolari e i dirigenti scolastici, molti interrogativi rimangono ancora senza risposta.

Le domande che si pongono oggi gli insegnanti  di sostegno riguardano il loro ruolo, la loro titolarità e le regole inerenti la loro mobilità. Queste le domande più frequenti:

Con la mobilità straordinaria prevista per l’a.s. 2016/17 potrò aggirare il vincolo quinquennale sul sostegno?

In base alla normativa in vigore e considerando che  nella legge 107 non si fa nessun riferimento al vincolo quinquennale, sembra evidente la conferma delle disposizioni fino ad ora previste ed inserite nel CCNI 2015/16 dove nell’ art. 26 comma 3  si stabilisce che “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti “. Va chiarito che al termine trasferimento si deve affiancare  il termine immissione in ruolo sul sostegno che presenta lo stesso vincolo.
Quindi la mobilità straordinaria prevista nel comma 108 della legge 107 riguarda esclusivamente il vincolo triennale di permanenza sulla provincia e non anche il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno che non viene menzionato:   “Per  l'anno  scolastico  2016/2017  e'   avviato   un   piano straordinario di mobilità territoriale e professionale  su  tutti  i posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti  gli  ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo  triennale  di permanenza nella provincia…..”

Se sono nel vincolo quinquennale potrò comunque partecipare alla mobilità straordinaria?
Avendone i requisiti , come indicati nel comma 108 della legge 107, non ci sono impedimenti al fatto che l’insegnante di sostegno pur essendo nel vincolo triennale, possa partecipare alla mobilità straordinaria, ma essendo nel vincolo quinquennale sul sostegno potrà chiedere solo mobilità sul sostegno.  In base alla normativa vigente e se non verranno stabilite modifiche nel CCNI 2016/17, l’insegnante titolare sul sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto (art. 26 comma 5 del CCNI 2015/16)

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo). 
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio (art. 26 comma 7 del CCNI 2015/16)
E’ utile, inoltre, ricordare che ai fini del computo del quinquennio viene  calcolato anche l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda di mobilità (art. 26 comma 4 del CCNI 2015/16)

Come docente DOS, sarò coinvolto negli ambiti territoriali?
Il ruolo dei docenti titolari nella Dotazione Organica Sostegno non è stato preso in considerazione dal MIUR, infatti non viene citato in nessuna parte della legge 107. In base alla normativa attuale i docenti DOS sono titolari in provincia e, quindi, non avendo una scuola di titolarità, devono presentare ogni anno domanda di utilizzazione per avere assegnata la scuola di servizio.  Considerando che queste condizioni non sono mutate e che gli ambiti territoriali, così come indicato nel comma 66, dovranno avere un’ ampiezza territoriale  inferiore alla provincia o alla città metropolitana, ritengo che per il trasferimento sempre sulla DOS, quindi trasferimento interprovinciale, i docenti titolari DOS non saranno coinvolti negli ambiti territoriali in quanto la loro titolarità risulta attualmente nell’intera provincia e, se non verranno stabilite esplicite e chiare modifiche nella struttura della DOS, la loro richiesta dovrà riguardare necessariamente la DOS provinciale.
Si può ipotizzare che il possibile coinvolgimento dei docenti DOS negli ambiti territoriali, possa aversi solo in seguito a domanda di trasferimento su posto comune o domanda di passaggio di ruolo sulla AD00, sostegno nella Secondaria di I grado per il quale i docenti hanno titolarità nella scuola. In questi due casi è probabile che la mobilità dei  docenti DOS rientri negli ambiti territoriali.
Sono indispensabili, quindi,  doverosi chiarimenti da parte del MIUR

Come docente DOS potrò continuare a chiedere utilizzazione?
Anche per avere risposta certa a questa domanda è obbligatorio l’intervento chiarificatore da parte del MIUR che dovrebbe arrivare con la predisposizione del CCNI sulla mobilità annuale 2016/17.
In base all’attuale normativa i docenti titolari DOS sono obbligati a chiedere utilizzazione, altrimenti verrebbero sicuramente utilizzati d’ufficio. Per loro, finché il loro ruolo non determinerà la  loro titolarità in una scuola specifica, ma risulterà in provincia, la mobilità annuale sarà sempre indispensabile per avere una scuola di servizio che viene assegnata annualmente. Solo con una specifica titolarità (su una scuola o anche su un ambito territoriale) non vi sarà più obbligo e necessità di presentare domanda di utilizzazione

N.B. Queste risposte devono necessariamente essere confermate o smentite dalle disposizioni ministeriali sulla mobilità, che saranno esplicitate nel CCNI 2016/17 e che avremo la possibilità di verificare dopo la sua pubblicazione. Per ora, non essendoci disposizioni contrarie nella legge 107,  deve essere ritenuta valida la normativa prevista per il 2015/16

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