Insegnanti religione e stipendio, norme e sentenze. Chi deve pagarlo?

WhatsApp
Telegram

Quello dell’insegnamento della religione è un fattore che continua a fare discutere in Italia. Si tratta complessivamente di circa 20/25 mila docenti in tutta Italia, soggetti ad un regime particolare. Regime che è stato ben ricostruito in una storica sentenza della Cassazione, quale la numero 2803/2003.

Tale insegnamento, che, nel rispetto della libertà di coscienza, è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, l’idoneità degli insegnanti deve essere riconosciuta dall’autorità ecclesiastica e la loro nomina disposta dall’autorità scolastica d’intesa con la prima (art. 9, numero 2, dell’Accordo di revisione del Concordato e punto 5 del protocollo addizionale).

Il riconoscimento dell’idoneità presuppone una particolare qualificazione professionale degli insegnanti, i quali devono possedere uno dei titoli considerati adeguati per il livello scolastico nel quale l’insegnamento deve essere impartito; titoli che, in attuazione della previsione concordataria (punto 5, lettera a) e lettera h), numero 4, del protocollo addizionale all’Accordo di revisione del Concordato), sono stati stabiliti con la prevista intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (sottoscritta il 14 dicembre 1985 ed eseguita con il d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).

Con il medesimo strumento dell’intesa (alla quale è stata data esecuzione con il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202), si è stabilito che il riconoscimento della idoneità all’insegnamento della religione ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano. Con riferimento al descritto quadro normativo e alla natura pubblicistica che il rapporto di lavoro (degli insegnanti di religione, come degli altri insegnanti di scuola pubblica) ha rivestito fino alla “contrattualizzazione” attuata con le disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni (norme poi trasfuse nel d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), la giurisprudenza amministrativa (avente giurisdizione esclusiva sulle controversie di impiego pubblico) ha considerato gli insegnanti della religione cattolica una categoria a parte nell’ordinamento scolastico, disciplinata dalle disposizioni della legge 5 giugno 1930, n. 821, che si configurano come sistema “speciale” a base pattizia, caratterizzate non soltanto dalla necessità di previe intese tra l’autorità statale ed ecclesiastica, ai fini della determinazione dei programmi d’insegnamento e della scelta dei docenti, ma anche della sostanziale precarietà del rapporto d’impiego del personale preposto all’insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere, non solo nel momento genetico ma anche nel suo continuo svolgersi, sull’assenso dell’Autorità ecclesiastica, siccome l’approvazione, o attestato, rilasciato dall’ordinario diocesano costituisce requisito imprescindibile per l’idoneità all’insegnamento.

E’ certo, dunque, che l’ordinamento esprime la regola, non suscettibile di deroga, secondo cui l’insegnamento di religione nelle scuole statali è assolutamente precluso al docente non ritenuto idoneo dalla competente autorità ecclesiastica.

Stante questo regime di assoluta specialità di fonte pattizia, stante le modalità di selezione, stante la peculiarità dell’insegnamento, stante che si presta un servizio funzionale soprattutto alla Chiesa, risulterebbe più equo che lo stipendio di tali docenti fosse ripartito tra lo Stato Italiano e il Vaticano.

WhatsApp
Telegram

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1