INPS, il personale della scuola può richiedere piccoli prestiti

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I piccoli prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell’Istituto.

Possono chiedere il piccolo prestito i dipendenti, anche della scuola, e i pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).

Il dipendente in servizio, presso amministrazioni statali o enti locali è obbligatoriamente iscritto al Fondo credito e versa il relativo contributo mediante trattenuta in busta paga dell’aliquota dello 0,35%.

Possono essere chiesti importi pari alla singola mensilità, cioè a 1, 2, 3 o 4 mensilità nette di stipendio o di pensione, rimborsabili rispettivamente in 12 rate (prestiti annuali); 24 rate (prestiti biennali); 36 rate (prestiti triennali); 48 rate (prestiti quadriennali).
I piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali possono essere richiesti anche in doppia mensilità (due mensilità nette di stipendio o pensione per ogni anno di ammortamento), fino ad un massimo di 8 mensilità restituibili in 48 mesi, a condizione che il richiedente non abbia altre trattenute in corso sullo stipendio o pensione.
Per il pensionato, in entrambi i casi sopra indicati, la trattenuta per piccolo prestito non può superare il quinto cedibile.
Sull’importo lordo della prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

tasso di interesse nominale annuo: 4,25%;
spese di amministrazione: 0,50%;
premio fondo rischi: applicato per fasce di età e di durata del prestito (consulta la tabella allegata al regolamento prestiti).

I prestiti devono essere rimborsati in 12, 24, 36 o 48 rate, costituite da una quota interessi e da una quota capitale.

I dipendenti pubblici iscritti al Fondo credito, in attività di servizio, presentano la domanda sull’apposito modulo fornito dall’Istituto per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, che la trasmette all’Inps esclusivamente in via telematizzata (determinazione Presidenziale n.95/2012). Per scaricare il modulo, cliccare qui.

Ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato il piccolo prestito può essere concesso solo per la durata, in anni, mancante alla scadenza del contratto di lavoro.

Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul c/c postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato corrisponde all’ IBAN già fornito per l’accredito della pensione.

La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l’erogazione della somma.

Il piccolo prestito può essere rinnovato dopo che sia decorso il periodo minimo di ammortamento e corrispondente versamento delle rate, rispettivamente di:

6 mesi per i prestiti annuali;
12 mesi per i prestiti biennali;
18 mesi per i prestiti triennali;
24 mesi per i prestiti quadriennali.

Anche nel caso di anticipata estinzione si può richiedere un nuovo piccolo prestito solo dopo che siano trascorsi i tempi predetti dalla data di concessione del precedente prestito.

In caso di rinnovo, l’Inps provvede alla chiusura del prestito in corso, recuperando il residuo debito, all’atto della concessione del nuovo piccolo prestito.

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