Infortunio alunno, docente non responsabile se l’azione è imprevedibile e non c’è difetto di vigilanza

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Qual è la responsabilità dell’insegnante  nel caso in cui un alunno si faccia male in seguito ad un’azione improvvisa ed imprevedibile?

La risposta è fornita da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12842/17.

La Corte si è espressa in seguito ad un ricorso presentato dai genitori di un alunno, che si era procurato un danno alla fronte, alzandosi repentinamente e sbattendo ad un palo di luce nel cortile della scuola.

Prima di approdare in Cassazione la famiglia si è vista respingere l’istanza di risarcimento danni dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’Appello.

La Cassazione, come avvenuto nei gradi precedenti, ha respinto la richiesta della famiglia dell’allievo, sostenendo che gli insegnanti sono liberati dalle responsabilità, attribuite loro dall’articolo 2048 del Codice civile, nel momento in cui dimostrano di aver esercitato la “dovuta diligenza” nei confronti degli alunni. Altra condizione, affinché i docenti non possano considerarsi responsabili, è l’imprevedibilità dell’azione dell’alunno.

In conclusione, non essendoci difetto di vigilanza da parte del docente ede essendo l’azione dell’alunno imprevedibile, non gli si possono attribuire le responsabilità di cui al summenzionato articolo 2048.

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