Indennità giornaliera Inail, non spetta ai dipendenti statali. Vediamo perché

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21325 del 14 settembre u.s., si è espressa in seguito ad un ricorso presentato dall’INAIL contro la sentenza della Corte di appello di Lecce relativa al riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta di una collaboratrice scolastica. 

Questi i fatti: 

Il tribunale di Brindisi accoglie la richiesta della collaboratrice scolastica per  il riconoscimento della suddetta indennità, a seguito di un incidente stradale.

L’Inail impugna la sentenza del tribunale di Brindisi, ma la Corte d’appello di Lecce ne respinge l’impugnazione.

A questo punto l’Inali si rivolge alla Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso dell’Istituto stabilendo che alla collaboratrice non spetta l’indennità per inabilità temporanea assoluta perché dipendente statale:

Inoltre l’Inail sostiene che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione del datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento. I motivi … sono fondati 

Alla luce della sentenza della Cassazione, dunque, ai dipendenti della scuola (e a tutti i dipendenti statali) non spetta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta poiché percepiscono, durante il periodo in questione, lo stipendio. Pertanto, non necessitano della predetta indennità che ha la funzione di garantire i mezzi di sostentamento, già garantiti dal pagamento della stipendio.

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