Il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo deve svolgere anno di prova e formazione. Lo impone la legge 107/2015

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Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado).

Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

IN BASE A QUESTO:

  • Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.
  • Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo successive rettifiche, effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo (circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).

NOTA BENE Quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna ripetere l’anno di prova e la formazione.

È per esempio il caso del docente che è stato per anni nella scuola dell’infanzia, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria e nel 2016/17 ottiene un nuovo passaggio di ruolo nell’infanzia (ruolo precedente). In questo caso, ha risposto il Ministero per le vie brevi, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova nell’infanzia e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

Il ricorso. Lo scorso anno i sindacati hanno presentato un ricorso avverso la circolare che impone il nuovo anno di formazione per i docenti di ruolo, ma l’udienza di merito non si è ancora svolta.

Nel frattempo, ad una interrogazione parlamentare dell’On. Santerini il Ministro Giannini ha risposto che commi dal 115 al 119 della legge 107/2015 introducono l’idea di anno di prova e formazione come unica attività che deve garantire qualità didattica, è un punto di arrivo di un percorso fondamentale per la qualificazione del sistema educativo.

Per questo motivo – conclude Giannini – il dm 850 ha volutamente riferito anche al passaggio di ruolo la formazione come garanzia sia per il sistema, sia per ogni insegnante (si pensi ad es. al passaggio dalla primaria alla secondaria).

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