Graduatorie di istituto 2017/20, Faq UIL

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Le FAQ del sindacato UIL per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017/2020.

Ne mettiamo in evidenza alcune, che danno pronta risposta ad alcuni quesiti arrivati in redazione

Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il punteggio precedente? No. A chi era già incluso nelle precedenti graduatorie, purché presenti domanda per la stessa fascia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del triennio precedente. A questo punteggio si aggiungerà quello conseguito successivamente alla data del 23 giugno 2014 sino al termine della scadenza di presentazione della domanda previsto per il 24 giugno 2017.

Cosa fare se il punteggio precedentemente dichiarato è stato oggetto di variazione? Il docente lo dovrà dichiarare. In questo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.

Chi era già inserito nelle precedenti graduatorie deve ridichiarare i titoli? No. È infatti fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda. Potranno invece essere dichiarati anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014 purché non presentati in precedenza.

C’è qualche eccezione? Sì. Devono dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32 e A077 (ora A029-A030- A056) che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici;

b) i docenti della classe di concorso A077 (ora A056) precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il nuovo decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati.

Le FAQ UIL

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