Graduatorie di istituto: nuova inclusione o precedente? Analisi di alcuni casi

WhatsApp
Telegram

Sia il modello A1 che i modelli A2 e A2bis per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del triennio 2017/20 richiedono di segnalare se quello richiesto è un nuovo inserimento o una precedente inclusione.

Analizziamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti

1) “Inserita per la prima volta nella III fascia delle graduatorie nel 2014. Nel 2015 in seguito all’abilitazione mi sono inserito nell’elenco aggiuntivo della seconda fascia. E’ un nuovo inserimento o una precedente inclusione”?

Si tratta in questo caso di P.I Precedente Inclusione, in quanto la collocazione nell’elenco aggiuntivo tramite le finestre semestrali ha perrmesso l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, graduatorie in cui il nominativo – quando le segreterie scolastiche andranno ad interrogare il sistema informatico – comparirà.

La prova di ciò è data dal fatto che il decreto n. 374 del 1° giugno dice che al punteggio del triennio precedente saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi per i titoli conseguiti successivamente alla data del 23 giugno 2014 (termine di scadenza per la presentazione della domanda nel triennio 2014/17) ed entro il 24 giugno 2017. E, per i docenti di II fascia che nel triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi il termine temporale di riferimento è quello fissato dal decreto che ha disposto l’inserimento.

E ancora, tale situazione viene ribadita nel modello di domanda A1 sezione D “Gli aspiranti iscritti nel precedente triennio devono indicare solo i servizi in aggiunta a quelli già valutati o quelli conseguiti antecedentemente al 23/06/2014 (o ai termini fissati per l’inserimento nelle finestre semestrali) e non dichiarati nel triennio 2014/17.

2) Docente iscritto nelle graduatorie di istituto nel triennio 2011/14, ma che non ha aggiornato per il 2014/17

In questo caso si tratta di N.I. in quanto il nominativo del docente non è più presente a sistema e pertanto tutti i titoli e servizi vanno dichiarati ex novo.

3) Docente inserito nel 204/17, che per il triennio 2017/20 cambia provincia

Il cambio provincia non influisce minimamente sulla scelta tra Nuova e Precedente Inclusione.La domanda se si tratta di una nuova inclusione non è infatti in relazione alla provincia, ma alla graduatoria.

4) Docente che, pur mantenendo l’iscrizione nella stessa provincia, sceglierà su Istanze on line dal 1° al 20 luglio 2017 scuole diverse rispetto a quelle del 2014 (o che cambia anche solo la scuola capofila)

E’ da considerarsi Precedente Inclusione

5) Confluenza di più classi di concorso in una nuova disciplinata dal DPR 19/2016 e Dm n. 259/2017

Es. docente incluso nel triennio 2014/17 sia nella ex A071 sia nella ex A016; adesso queste due classi di concorso, insieme alla A072 (classe nella quale il docente non era incluso), sono confluite nella nuova A-37.

Si tratta di una Precedente Inclusione, in quanto cambiano solo i codici delle classi di concorso.

6) Inserimento nelle classi di concorso A-53, A-55, A-64 per gli aspiranti che nel triennio 2014/17 avevano compilato il modello B1 per l’inserimento nei licei musicali e coreutici

In questo caso il Ministero lo segnala nelle Avvertenze: si tratta di N.I. Nuovo Inserimento

7) Confluenza in una nuova classe di concorso ottenuta dall’accorpamento di due vecchie classi di concorso. Il docente nel 2014 era iscritto solo in una delle due (es. A-40 nata dall’accorpamento di A034 e A035)

Si tratta di P.I. in quanto il docente figurava già nell’ex classe di concorso.

Lo speciale Graduatorie di istituto

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri