Graduatorie di istituto, domanda è autocertificazione. In quali casi allegare certificati di servizio o titoli

Di Lalla
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La compilazione dei modelli di domanda A1, A2 e A2bis sta creando qualche difficoltà tra i docenti, in merito agli allegati da presentare.

Invitiamo i docenti a leggere con calma e attenzione il decreto n. 374 del 1° giugno 2017, in quanto le circostanze per le quali è necessario presentare il certificato di servizio sono poche, e specificatamente segnalate.

In linea generale infatti, come indicato all’art. 8 comma 3 “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione

Si tratta di una autocertificazione prodotta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In occasione della stipula della prima supplenza le segreterie scolastiche dovranno effettuare i necessari controlli e nel caso comminare le sanzioni derivanti da erronee o mendaci dichiarazioni.

I casi nei quali bisogna allegare documenti o certificati di servizio

  • titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all’insegnamento per le classi di concorso A-55, A-56, A57, A58 e A-59 e A-63
    Si tratta di classi di concorso
    istitute con il D.P.R. n. 19/2016, tenuto, comunque conto della conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
  • titoli di studio conseguiti all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;
  • servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.

Ricordiamo che la valutazione dei titoli artistici verrà effettuata da una apposita commissione, che potrà assegnare al docente un breve termine per il perfezionamento della documentazione presentata.

Per quanto riguarda i contratti atipici bisogna fare riferimento alla nota 19 della tabella B, in cui è spiegato di quali contratti si parla.

Si tratta di servizio non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionali. Sono previste tre tipologie

a) contratto per insegnamento curricolare con data di inizio e termine. Va valutato per l’intero periodo

b) contratto per insegnamenti non curricolari. Vanno valutati per i giorni di effettiva prestazione

c) contratto per altre attività di insegnamento, prevista dal punto 3 della tabella B. La valutazione sarà di 0,5 punti al mese per un totale max di 3 punti.

Al di fuori di queste situazioni indicate non vanno presentati certificati nè documentazione comprovante quanto dichiarato (una delle domande più frequenti è relativa alle certificazioni linguistiche o informatiche conseguite, per le quali è sufficiente l’autodichiarazione).

Graduatorie di istituto, il decreto II e III fascia, modelli domanda, tabella titoli. Scadenza 24 giugno, le istruzioni

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