Graduatorie interne istituto, come si calcola il punteggio di continuità per docenti sostegno ed ex-DOP

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La tematica relativa al punteggio di continuità risulta di notevole importanza sia per la graduatoria interna di istituto, determinante per l’individuazione di eventuali docenti in esubero nella scuola, sia per la mobilità.

La tabella di valutazione (Allegato 2- Anzianità di servizio) allegata all’ipotesi di CCNI 2017/18, alla lettera C, prevede la valutazione del punteggio per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado. il punteggio spettante è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Nelle note esplicative (nota 5 e nota 5bis) si stabiliscono criteri diversi per la valutazione del punteggio nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto.

Per la mobilità (nota 5), infatti, il punteggio di continuità si può valutare dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di attuale titolarità, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

Per la graduatoria interna (nota 5bis), invece, il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un solo anno di servizio nella scuola di attuale titolarità, sempre per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza nessun vincolo relativo al triennio continuativo.

Oltre ai docenti titolari nella scuola e con servizio continuativo su questa come docenti titolari, possono far valere il punteggio di continuità, secondo quanto prevede la tabella di valutazione precedentemente menzionata, anche i docenti ex-DOS che nel corrente anno scolastico hanno acquisito titolarità su scuola.

La scomparsa della Dotazione Organica Sostegno ha determinato, infatti, per tutti i docenti titolari DOS, la possibilità di chiedere, per l’anno in corso, trasferimento e conseguente titolarità su scuola.

I docenti ex-DOS che hanno acquisito titolarità nella scuola in cui hanno prestato servizio continuativo in utilizzazione negli anni scolastici immediatamente precedenti all’attuale hanno la possibilità di conservare il punteggio di continuità maturato e che potevano valutare nella graduatoria DOS.

Questa nuova disposizione ha tratto in inganno una parte di docenti che ritiene erroneamente di poterla applicare anche ai docenti ex-DOP che nel corrente anno scolastico hanno acquisito titolarità nella scuola in cui hanno prestato servizio in utilizzazione negli anni scorsi.

Purtroppo per loro non è così!

Non è così in quanto è differente la posizione dei docenti ex-DOP da quella dei docenti ex-DOS.

Se, infatti, i docenti che fino allo scorso anno risultavano titolari nella DOS , non hanno mai avuto una scuola di titolarità come docenti di sostegno nella scuola secondaria II grado e potevano cumulare il punteggio di continuità nella scuola di servizio assegnata in utilizzazione; non si può dire la stessa cosa per i docenti ex-DOP.

I docenti titolari nella Dotazione Organica Provinciale hanno acquisito, infatti, questa titolarità in seguito a mobilità d’ufficio per esubero nella provincia dove non è risultata nessuna disponibilità per un loro trasferimento, anche d’ufficio, su un’altra scuola.

Il docente soprannumerario trasferito d’ufficio sulla DOP ha, come i docenti trasferiti d’ufficio su scuola, la possibilità, per un ottennio, di continuare a far valere il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex-titolarità se presenta, ogni anno, domanda condizionata per il rientro con precedenza nella scuola.

La continuità didattica legata alla scuola di ex-titolarità del personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Non interrompe la continuità di servizio l’aver ottenuto, nel corso dell’ottennio, il trasferimento per altra preferenza espressa nella domanda condizionata, se il docente ha richiesto come prima preferenza, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Quindi, ai fini della continuità, per il docente ex-DOP che nel corrente anno scolastico ha acquisito, in seguito a trasferimento, titolarità nella scuola di servizio degli scorsi anni, assegnata in utilizzazione, si possono presentare diversi casi:

1- Il docente ex-DOP è nell’ottennio e rientra, mediante trasferimento, nella scuola di precedente titolarità dove era in utilizzazione lo scorso anno: conserva tutto il punteggio di continuità maturato precedentemente nella scuola a prescindere dalle sedi dove, negli scorsi anni, ha prestato servizio in qualità di docente DOP

2- Il docente ex-DOP è nell’ottennio e acquisisce, mediante trasferimento, titolarità nella scuola dove era in utilizzazione lo scorso anno, diversa da quella di precedente titolarità: se ha ottenuto trasferimento nella scuola con domanda condizionata conserva il punteggio di continuità maturato precedentemente nella scuola di ex-titolarità, diritto che conserva fino allo scadere dell’ottennio.

3- Il docente ex-DOP ha superato l’ottennio: perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità, anche se dovesse rientrare come titolare su tale scuola in seguito a trasferimento.

Ottenere trasferimento nella scuola in cui ha avuto utilizzazione e, quindi, ha prestato servizio negli anni scorsi, non determina per il docente ex-DOP la possibilità di valutare il punteggio di continuità in questa scuola dove non è mai stato titolare.

Quindi se per i docenti ex-DOS vi è la garanzia e certezza di poter valutare la continuità se la scuola di titolarità coincide con la scuola di utilizzazione degli scorsi anni, per il docente ex-DOP questa garanzia non esiste. Il punteggio di continuità valutabile per i docenti ex-DOP che hanno riacquistato titolarità su scuola o hanno acquisito titolarità su ambito quest’anno, è legato esclusivamente alla questione temporale, cioè se sono ancora nell’ottennio oppure lo hanno superato. Nel primo caso possono valutare tutto il punteggio maturato se hanno presentato ogni anno domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità. Nel secondo caso perdono il punteggio precedentemente maturato e non possono valutare la continuità nella scuola avuta in trasferimento anche se è la stessa in cui hanno avuto utilizzazione lo scorso anno. Il corrente anno scolastico rappresenterà, quindi, per loro, il primo anno per poter iniziare a conteggiare il punteggio di continuità nella scuola di titolarità assegnata, punteggio valutabile l’anno prossimo nella graduatoria interna, dopo il completamento del primo anno di servizio nella scuola come titolari.

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