Graduatorie d’istituto: quando presentare titoli non dichiarati precedentemente

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Il DM n. 374/2017 ha dato il via, disciplinandolo, all’aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia per il triennio scolastico 2017-2020.

Diverse le novità presentate dal decreto, soprattutto in relazione al fatto che l’aggiornamento avviene secondo le nuove classi di concorso, introdotte dal DPR n. 19/2016 e revisionate dal successivo DM n. 259/2017.

Il decreto prevede sia la possibilità di nuovi inserimenti che l’aggiornamento delle pregresse posizioni in base ai titoli e servizi acquisiti successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande per il triennio 2014-2017.

Quali titoli e servizi vanno dichiarati? Si devono dichiarare titoli e servizi in precedenza dichiarati e valutati? Ci sono aspiranti che, pur avendo già dichiarato titoli e servizi in precedenti aggiornamenti, devono nuovamente dichiararli? Quale sarà il punteggio di partenza, cui aggiungere i nuovi titoli e servizi acquisiti?

L’articolo 4, comma 10, prevede che: “E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.”

I docenti, che chiedono l’aggiornamento per la stessa fascia, in cui sono attualmente inseriti (triennio 2014-2017), non devono dunque dichiarare titoli e servizi già dichiarati nei precedenti aggiornamenti: 20104-2017, 2011-2014, 2009-2011, altrimenti verranno esclusi dalla procedura.

Per i docenti, di cui sopra, il punteggio iniziale, cui aggiungere i nuovi titoli e servizi acquisiti, sarà quello con cui sono inseriti nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Tale punteggio è autocertificato nel modulo di domanda presentato (Al, A2 e A/2 bis), insieme alle dichiarazione relative al nuovo (punteggio) conseguito nel corso del triennio.

Il punteggio iniziale, di cui sopra, potrebbe essere, però, oggetto di modifiche favorevoli agli aspiranti. Infatti, nel caso in cui la classe di concorso del docente in questione sia confluita in una delle nuove classi di concorso, previste dal DPR n. 19/2016 e dal DM n. 259/2017 e comprendente più di una classe del previgente ordinamento, il punteggio iniziale sarà quello più favorevole tra le classi di concorso di iscrizione nel precedente triennio, se confluite nella nuova classe di concorso. Esempio: docente iscritto in graduatoria di istituto nel triennio 2014-2017 per le vecchie classi di concorso: 10/A “Arte dei metalli e dell’oreficeria”, 1/D “Arte della lavorazione dei metalli” e 2/D “Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme”. Essendo tali classi confluite nella nuova classe A-02 “Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme”, il punteggio iniziale sarà quello più favorevole al candidato, ossia quello della vecchia classe di concorso in cui ha maggior punteggio.

Al punteggio iniziale, come sopra determinato, si aggiungerà quello derivante dai titoli e dai servizi acquisiti dopo la data di presentazione delle domande per il precedente aggiornamento ed entro la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande del presente aggiornamento: dopo il 23 giugno 2014 ed entro il 24 giugno 2017.

E’ possibile presentare titoli, acquisiti prima del 23 giugno 2014, a condizione che gli stessi non siano mai stati dichiarati.

Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie di istituto, inoltre, devono dichiarare se il punteggio risultante a sistema (cioè il punteggio iniziale) sia stato oggetto di variazione da parte  della scuola pilota, ossia l’istituto scolastico che ha gestito la domanda nel corso del triennio 2014/2017. Se il punteggio ha subito variazioni, il dirigente scolastico della scuola, cui è indirizzata la nuova domanda di supplenza, farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.

I suddetti limiti temporali (titoli e servizi da dichiarare: acquisiti dopo il 23/06/2014 ed entro il 24/06/2017) sono diversi per quegli aspiranti che, nel corso del triennio 2014-2017, si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia secondo diverse finestre semestrali, in quanto hanno conseguito l’abilitazione successivamente alla data di presentazione delle domande per il triennio precedente (2014-2017). Per tali docenti, il limite temporale è indicato dai decreti direttoriali che hanno disciplinato termini e modalità di inserimento in ciascuna finestra. Questi i decreti emanati nel corso del triennio:

  • 1 febbraio 2015 – D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015;
  • 1 agosto 2015 -D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015;
  • l febbraio 2016- D.D.G n. 89 del 16 febbraio 2016;
  • l agosto 2016 – D.D.G n. 643 dell’ Il luglio 2016;
  • 1 febbraio 2017 – D.D.G n. 3 dell’Il gennaio 2017.

I docenti, che si sono inseriti secondo le summenzionate finestre temporali, possono presentare titoli e servizi acquisiti anche prima del predetto inserimento (secondo quanto stabilito dal rispettivo decreto direttoriale), a condizione che non siano stati dichiarati nei precedenti aggiornamenti.

Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di terza fascia di strumento musicale degli istituti scolastici secondari di primo grado devono presentare l’autocertificazione dei punteggi con quello relativo ai titoli artistico-professionali dei quali siano in possesso, nonché quello con il quale sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno.

Il divieto suddetto, ossia quello di non dichiarare titoli e servizi già dichiarati per il precedente triennio 2014-2017, per i docenti che chiedono l’aggiornamento della medesima fascia in cui risultano già inseriti, non riguarda gli aspiranti delle ex classi di concorso A31, A32 e A077. Tali docenti, come leggiamo nel decreto, hanno l’obbligo, di ripresentare titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti, qualora si trovino in una delle condizioni seguenti:

  1. aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, di cui al DM n. 39/98 e s.m.i., e A077 di cui al DM n. 201/99, che intendono iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici, per gli insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89. Relativamente ai titoli artistici questi docenti devono presentare l’autocertificazione dei punteggi con quello relativo ai titoli artistico-professionali dei quali siano in possesso, nonché quello con il quale sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno;
  2. aspiranti appartenenti alla classe di concorso A077, di cui al D.M. n. 201/1999, precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il presente decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati, per i quali devono presentare l’autocertificazione dei punteggi con quello relativo ai titoli artistico-professionali dei quali siano in possesso, nonché quello con il quale sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno.

Alla luce di quanto detto sopra, i docenti che chiedono l’aggiornamento nella medesima fascia del precedente triennio non devono dichiarare, eccetto i casi sopra riportati, titoli e servizi già dichiarati nei precedenti aggiornamenti, diversamente da chi cambia fascia, passando ad esempio dalla III alla II, che deve invece dichiarare nuovamente tutti i titoli e servizi in quanto le tabelle di valutazione sono differenti per le due fasce.

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