Graduatorie di istituto: prevedere punteggio per docenti che hanno superato prove concorso 2016, anche oltre il 10% di idonei

WhatsApp
Telegram

Come è noto, il concorso a cattedra 2016 ha prodotto una situazione inedita, per cui alcuni di coloro che hanno superato con successo le prove del concorso si sono trovati esclusi dalle graduatorie di merito:

la legge 107 (art. 1, comma 113, lettera g) ha stabilito infatti che la graduatoria di merito debba essere composta da un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorato del 10%; tale norma – che ha suscitato di per sé varie polemiche – ha modificato il comma 15 dell’art. 400 del Testo Unico, il quale in precedenza non stabiliva alcun limite numerico per la composizione delle graduatorie e equiparava di fatto l’inserimento in graduatoria al superamento del concorso.

Essendo esclusi dalla Graduatoria di merito, coloro che hanno superato il concorso collocandosi per punteggio oltre il suddetto limite, non solo sono esclusi da qualsiasi possibilità di assunzione, ma al momento, in base alla normativa, non hanno alcun titolo che riconosca il loro merito : sulla base del Testo Unico infatti, art. 400 comma 14, il criterio per attribuire un titolo e dunque un punteggio al superamento del concorso resta espresso come “inclusione in graduatoria di merito”.

Riportiamo il comma 14 per intero: Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito [“può essere attribuito”, modifica della legge 107] un particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto .

La modifica del comma 15 senza intervento sul 14 non solo crea questa situazione di iniquità, ma solleva anche un problema di coerenza normativa. Imponendo un limite alla composizione delle GM si modifica infatti in modo sostanziale anche il significato del comma 14 dell’art. 400, che individuava, con il criterio dell’inclusione in GM, tutti coloro che avevano superato il concorso, mentre ora indica solo una parte di essi.

L’ultima tabella dei titoli per gli iscritti in II fascia nel 2014, in linea con il comma 14 già citato del Testo Unico,  prevedeva un punteggio aggiuntivo per “ inclusione nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento”. (sezione D, punto 2).

In attesa di provvedimenti per rendere coerente la normativa, che stabiliscano eventualmente l’inserimento di tutti gli ‘idonei’ nella graduatoria di merito, sarebbe dunque fondamentale che intanto la nuova tabella dei titoli per l’aggiornamento della II fascia delle graduatorie di istituto prevedesse  un punteggio aggiuntivo per tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali, a prescindere dalla presenza in graduatoria di merito. Il superamento del concorso è un titolo perfettamente documentabile, dato che molti USR hanno pubblicato la lista completa dei candidati che hanno superato tutte prove; in ogni caso, è possibile attestarlo tramite una semplice richiesta di accesso agli atti.

Ci auguriamo che questo problema venga affrontato con decisione.

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Comitato Idonei Fantasma Concorso Docenti 2016

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri