Graduatorie ad esaurimento: Miur tuteli precari storici dai diplomati magistrali inseriti con ricorso. Lettera

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Attilio Littera – Nella lettera pubblicata il 15 agosto 2017, rivolta al MIUR perché tuteli precari storici dai diplomati magistrali inseriti con ricorso, si parla di scorrettezza che rasenta l’assurdo, e che sarebbe stata realizzata in seguito alle diverse e talora discordanti sentenze dei Tribunali, che hanno riconosciuto abilitante il diploma magistrale, in attesa della decisione finale della Plenaria.

È bene chiarire che il D.I. del 10/03/1997, all’art. 2, recita: “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-98, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esame a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Le sentenze dei tribunali, quindi, non fanno altro che imporre l’applicazione della norma da sempre disattesa.
Bisognerebbe poi capire come fa chi ha solo il diploma a togliere il ruolo a chi, oltre al diploma ha pure 16 anni di iscrizione a pieno titolo in GAE, per effetto di punteggi aggiuntivi derivanti da superamento di concorso e da accumulo di ulteriori punteggi per servizio effettuato e fatto valutare nei vari aggiornamenti.

Non è affatto vero, quindi, che a chi è iscritto in GAE a pieno titolo non viene valutato il punteggio del diploma, atteso che la tabella dei titoli, di cui all’allegato 2, prevede PER TUTTI la valutazione del diploma magistrale quale titolo di accesso nei limiti di 12 punti, in base alla votazione conseguita e riportata in centesimi, cui vanno aggiunti ulteriori 6 punti (punto 5).
A quelli che hanno superato il concorso, a seguito del quale sono inseriti a pieno titolo in GAE, spetta, in aggiunta al punteggio proporzionalmente già valutato, anche il punteggio derivante dal superamento del concorso. Quindi nessuno scippo perché è ovviamente corretto e legittimo suum cuique tribuere.

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