Graduatorie ad esaurimento e di istituto: Quando saranno aggiornate? Quali le novità?

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Le graduatorie ad esaurimento così come le graduatorie di istituto hanno validità triennale, come possiamo leggere nei rispettivi decreti di aggiornamento relativi agli anni scolastici 2014-2017.

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Decreto ministeriale 235/2014

Dal 2014 ad oggi, tuttavia, sono intervenute – ma in parte erano già previste – diverse novità che interessano sia le graduatorie ad esaurimento che quelle d’Istituto. Vediamo quali.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie ad esaurimento dovevano essere aggiornate nel corso del 2017 con validità a partire dall’a.s. 2017/18, tuttavia l’aggiornamento è stato rinviato, come leggiamo all’articolo 1 comma 10 bis della legge n. 21/2016:

“Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”

Le graduatorie ad esaurimento, quindi, saranno aggiornate nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e avranno validità a partire dal 2019/2020. Tale provvedimento, naturalmente, incide anche sulla prima fascia delle graduatorie di Istituto, in quanto quest’ultima si aggiorna riportando per ciascun candidato il punteggio delle GaE, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del DM 131/07:

“Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.”

Pertanto, come leggiamo nel summenzionato articolo 1 comma 10 bis, la prima fascia delle graduatorie di istituto sarà aggiornata e avrà validità a decorrere dall’a.s. 2019/2020.

Oltre alla data di aggiornamento, le GaE presenteranno un’altra novità relativa agli elenchi per il sostegno della scuola secondaria di II grado, sino ad ora suddivisi in aree  –  scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

Gli elenchi suddetti, a partire dal prossimo aggiornamento, saranno unificati, pertanto gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. Tale predisposizione, ossia la soppressione delle aree e la loro unificazione, è stata dettata dalla legge n. 128/2013 all’articolo 15 commi 3 bis e ter:

“3-bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionaleartistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministrodella pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, leparole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativoindividualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cuiall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docentiinseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto,ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, deldecreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, learee di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie diistituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare inrelazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020.Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi erispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie”.

Mentre gli elenchi per il sostegno sono già unificati per la seconda fascia delle GdI, dunque, quelli delle GaE e della I fascia delle graduatorie di Istituto lo saranno dal prossimo aggiornamento che, come suddetto, avverrà nell’anno 2018/19 con decorrenza dall’a.s. 2019/2020.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

L’aggiornamento delle graduatorie di Istituto non ha subito alcuna proroga, per cui avverrà nel corso dell’a.s. 2016/17 con validità a partire dall’anno scolastico 2017/18, ad eccezione della prima fascia delle medesime che si aggiornerà, come suddetto, nell’a.s. 2018/19 con decorrenza 2019/2020.

La prima fascia di tali graduatorie, inoltre, presenterà la novità suddetta relativa agli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di II grado. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una novità preannunciata, mentre le medesime graduatorie presenteranno una novità di notevole “peso”, introdotta dalla legge n. 107/2015, che ne modificherà sostanzialmente la composizione.

La citata legge al comma 107, così predispone:

“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto puo’ avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.

Nelle graduatorie di Istituto, dunque, a partire dal prossimo aggiornamento potranno inserirsi soltanto docenti forniti del titolo di abilitazione.

Scontato, sebbene non sia stato esplicitato, che coloro i quali si sono inseriti nelle GdI con il solo titolo di studio, prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, non possano essere esclusi, per cui potranno aggiornare la loro posizione e cambiare provincia. Non previsto invece al momento l’inserimento in nuove classi di concorso.

Attendiamo, comunque, il prossimo decreto di aggiornamento.

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