Graduatoria interna istituto: sarà unificata nelle scuole dimensionate (IC e IIS) e unica per titolari su scuola e ambito. Cosa succederà

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La graduatoria interna di istituto è stata sempre indispensabile, in presenza di contrazione in organico, per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari e ha sempre interessato e coinvolto i docenti titolari nella scuola.

Dal prossimo anno scolastico si prospettano, però, importanti novità che coinvolgono i docenti titolari su ambito e gli istituti scolastici dimensionati , costituiti con l’accorpamento di più sedi (IC) o indirizzi (IIS) anche in comuni diversi.

Per il prossimo anno, infatti, si parla di graduatoria unica.

Graduatoria unica che coinvolge i titolari su ambito con incarico triennale nella scuola e graduatoria unica che coinvolge gli IC e gli IIS.

Come prevede la normativa, ogni anno scolastico i dirigenti scolastici delle diverse scuole provvedono alla predisposizione e pubblicazione delle graduatorie interne di istituto entro 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione della domanda di mobilità.

Allo scolpo di individuare gli insegnanti in soprannumero vengono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione allegata al CCNI con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati anche mediante autocertificazione.

I dirigenti scolastici formulano le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

In caso di contrazione nell’organico della scuola sarà dichiarato soprannumerario il docente collocato in coda nella graduatoria interna. A parità di condizioni e punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica.

Per il prossimo anno scolastico si continuerà a parlare di organico dell’autonomia e le graduatorie interne comprenderanno indistintamente sia i docenti in servizio su cattedre di diritto, che i docenti in servizio sul potenziamento.

Nessuna distinzione verrà effettuata, inoltre, tra i docenti titolari nella scuola e i docenti in servizio nella scuola con incarico triennale, ma titolari nell’ambito territoriale del quale la scuola fa parte.

Per ogni classe di concorso verranno predisposte graduatorie uniche nelle quali i docenti saranno, quindi, inseriti , senza distinzione tra titolari di scuola o di ambito.

L’unificazione della graduatoria interna riguarda anche gli IC e gli IIS che fino al corrente anno scolastico avevano graduatorie distinte per i diversi plessi della Secondaria I grado negli IC e per i diversi indirizzi (Liceo o IT o IP) negli IIS.

I docenti dei diversi indirizzi di un IIS, che nel corrente anno scolastico risultano titolari in uno specifico indirizzo, con l’unificazione della graduatoria risulteranno titolari non più nel Liceo , nell’IT o nell’IP, ma nell’IIS nella sua interezza e saranno inseriti in graduatoria con tutti gli altri docenti della stessa classe di concorso.

Stesso discorso deve essere fatto per i docenti della scuola Secondaria I grado dislocata in diversi plessi facenti parte di un unico IC.

I docenti degli Istituti di Istruzione Superiore e degli Istituti Comprensivi saranno, quindi, coinvolti in automatico nell’unificazione delle graduatorie interne anche se non presentano alcuna domanda di trasferimento.

La graduatoria sarà costituita in base ai punteggi la cui valutazione rimarrà invariata rispetto al corrente anno scolastico.

L’individuazione dei soprannumerari verrà fatta in base alla posizione che il docente occupa nella graduatoria unificata.

Gli stessi criteri per l’individuazione del perdente posto restano invariati e i docenti ultimi arrivati nella scuola, quindi, nel caso in esame, giunti nell’anno scolastico 2016/17, indipendentemente dal punteggio, saranno collocati in coda alla graduatoria e saranno i primi ad essere individuati come soprannumerari nel caso di contrazione nell’organico.

In base a ciò che prevede la normativa in vigore per il corrente anno scolastico (art.20 comma 9 del CCNI 2016/17) che, come indicato, sarà confermata anche per il 2017/18, per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Riteniamo utile chiarire che il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

Queste novità saranno causa di notevoli cambiamenti nelle graduatorie interne di istituto e avranno sicuramente conseguenze per i docenti coinvolti, conseguenze che potranno essere sia positive che negative e, come tali, determineranno ovviamente reazioni contrapposte a seconda del beneficio o della penalizzazione che la graduatoria unificata comporterà per loro.

Molte sono le richieste di chiarimenti che arrivano in redazione. Una parte dei docenti risulta allarmata mentre un’altra parte manifesta la sua speranza che questa disposizione venga concretizzata.

Come sempre non tutti i docenti saranno soddisfatti.

Come sempre si evidenziano i pro e i contro di decisioni che comportano importanti conseguenze sulla vita professionale dei docenti.

Riteniamo utile e importante chiarire che, in presenza di errori nell’attribuzione del punteggio nella graduatoria interna di istituto redatta dal dirigente scolastico o il mancato riconoscimento di eventuali diritti di precedenza o di esclusione dalla graduatoria, è possibile presentare motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni.

Consigliamo, quindi, a tutti i docenti, di controllare accuratamente la graduatoria interna subito dopo la sua pubblicazione in modo tale da segnalare tempestivamente eventuali errori che potrebbero determinare, per loro, una grave penalizzazione

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