Per garantire diritto allo studio famiglie dei disabili sono costrette a rivolgersi ai Tribunali

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ANFASS – Una famiglia residente in provincia di Catania si dovuta rivolgere al TAR sezione staccata di Catania (sezione Terza) per ottenere da parte delle Istituzioni scolastiche preposte e dal Libero consorzio dei Comuni di Catania – Provincia regionale di Catania, l’assistenza di base per il proprio figlio con disabilità frequentante l’Istituto Superiore Michele Amari di Giarre.

ANFASS – Una famiglia residente in provincia di Catania si dovuta rivolgere al TAR sezione staccata di Catania (sezione Terza) per ottenere da parte delle Istituzioni scolastiche preposte e dal Libero consorzio dei Comuni di Catania – Provincia regionale di Catania, l’assistenza di base per il proprio figlio con disabilità frequentante l’Istituto Superiore Michele Amari di Giarre.

Pur avendo, infatti, costante bisogno di assistenza per gli spostamenti – sia interni che esterni all’edificio scolastico – e per la cura dell’igiene personale, allo studente nel corso dell’anno era stato assegnato solo il docente di sostegno, impedendo in questo modo, di fatto, la sua frequenza scolastica.

Il Tar ha sancito con la citata sentenza “L’obbligo dei Liberi consorzi (i quali sono succeduti nella totalità delle funzioni e, pertanto, degli obblighi delle abolite Province) di garantire il servizio di assistenza agli alunni disabili che frequentano gli istituti di istruzione secondaria trova fondamento normativo in numerose disposizioni succedutesi nel tempo” .

Basandosi anche sulla sua sentenza n. 2632/2013 in cui si affermava che in Sicilia “L’onere dello svolgimento dei servizi per cui è causa è posto dall’art. 22 della l.r. n. 15/2004 a carico delle Province regionali (oggi liberi consorzi di comuni) qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari dell’isola”, il Tar Sicilia ha nuovamente ribadito l’onere del Libero Consorzio dei Comuni di Catania – nel cui ambito ricade la scuola frequentata dallo studente – di assegnazione, per l’anno scolastico 2015/2016, di personale adeguato per l’assistenza igienico-sanitaria, ricordando che tale onere vale anche per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione.

Anffas Onlus Nazionale e l’Organismo Regionale di Sicilia Anffas Onlus plaudono a questa ulteriore sentenza volta a tutelare i diritti degli alunni con disabilità che sempre più spesso nella Regione Siciliana si trovano costretti ad affrontare enormi ostacoli per vedere garantito il loro diritto allo studio, un diritto per il quale le tante Associazioni locali Anffas Onlus del territorio siciliano – e non solo – si stanno battendo al fianco delle famiglie per ottenere non solo l’assistenza specialistica, ma anche il PEI, la continuità didattica, le ore di sostegno, ecc. per raggiungere una reale e concreta inclusione scolastica.

L’auspicio, ovviamente, è che il problema derivante dall’assegnazione dell’assistenza specialistica – e i tanti altri relativi alla scuola – sia risolto nel pieno rispetto delle normative vigenti, compresa la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, in tutto il territorio italiano e che il diritto alla piena inclusione scolastica non debba essere garantito dai Tribunali ma dalle Istituzioni a ciò preposte.

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