Formazione obbligatoria docenti, regolata dalla 107/2015 e dal vigente CCNL

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Il rinnovo del CCNL si configura come una necessità ormai inderogabile, non solo per la parte economica ma anche per la regolamentazione di alcuni aspetti introdotti dalla legge di riforma, primo fra tutti l’obbligatorietà della formazione dei docenti.

Com’è noto, il Miur ha pubblicato il Piano Nazionale di Formazione, che indica quelle che sono le priorità nazionali, che devono essere tenute in considerazione dalle scuole nell’elaborazione del Piano da inserire nel PTOF  in base alle esigenze formative dei docenti.

Il Piano deve adesso essere adottato tramite apposito decreto, così come predisposto dalla legge n. 107/2015.

La nuova formazione obbligatoria ha suscitato le immediate reazioni del mondo sindacale, soprattutto per il fatto che riguardo alle attività formative da svolgere nel triennio non è stata prevista alcuna disposizione riguardante le eventuali ore svolte oltre l’orario di servizio. Per tale ragione, i sindacati ritengono che quest’ultimo aspetto debba essere oggetto del tavolo negoziale che dovrebbe portare al rinnovo del Contratto.

Considerato che la formazione partirà a breve e che i tempi per il rinnovo contrattuale sono tutt’altro che certi, al momento gli unici riferimenti normativi da seguire sono la legge n.107/2015 e il CCNL attualmente vigente. Ed è proprio a questi che Miur e dirigenti scolastici devono attenersi Questa la posizione dei sindacati.

La Flc Cgil ha ribadito, come possiamo leggere sul sito del sindacato guidato da Pantaleo, che la formazione è regolata dalla legge n. 107/2015 e dal contratto:

“In realtà, allo stato dei fatti, al di là delle 88 pagine del Piano licenziato dal MIUR, la formazione è regolata dalla legge e dal contratto.

La legge, la 107/15, che al comma 124 afferma che: la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale; il MIUR indica le priorità nazionali nel Piano di formazione triennale dopo aver sentito i sindacati rappresentativi; le attività sono definite dalle scuole in coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento previsto dal DPR 80/13.

Il CCNL è quello della scuola: art. 6, c. 2 lett d), art. 64 e art. 66.

Il MIUR ha tentato di appropriarsi interamente dell’argomento, volendo quantificare perfino gli impegni di formazione da svolgere nel triennio ribattezzandoli “Unità formative”.
Per noi è evidente, ma dal comportamento del MIUR dopo i nostri incontri, ora è evidente anche per il MIUR, che la materia è oggetto di contrattazione: i carichi di lavoro e l’organizzazione di lavoro derivanti da questi impegni sono eminente e indiscutibile materia di contratto.

Al MIUR non rimane altro che aprire il tavolo di trattativa nazionale se vuole pienamente implementare il Piano appena divulgato ma non ancora formalizzato tramite decreto come dovrebbe fare.”

Altra critica mossa dal suddetto sindacato riguarda le Reti di Ambito che “sono un’invenzione del MIUR tanto che la stessa legge 107/15 non ne fa cenno. L’invenzione è contenuta in una nota del 7 giugno 2016 che è stata qualificata dallo stesso MIUR come documento di studio”.

Le Reti, secondo la Cgil, “hanno scopi ben definiti (esempio la formazione) cessano di avere il carattere di reti “generaliste” (cioè che si occupano di tutto) e assumono il carattere precipuo di reti di scopo. In questo caso è legittimo che si costituiscano ma, in questo caso, l’adesione non può essere approvata dal solo Consiglio di Istituto bensì anche dal Collegio dei docenti. ”

La Flc, infine, indica le azioni che le scuole possono mettere in campo allo stato dell’arte:

  1. Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative come declinate dalla nota del 15 settembre 2016 è nella facoltà piena del Collegio dei docenti.
  2. Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione.
  3. Le RSU chiedono l’informativa preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per la formazione
  4. Si aderisce alle reti per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) ma approvandolo anche nel Collegio dei docenti e non nel solo Consiglio di Istituto.
  5. Nelle delibere di adesione del Collegio e del Consiglio di Istituto è opportuno porre la questione di chi rappresenta (è delegato a rappresentare nella rete) la scuola che non sia il solo dirigente scolastico.
  6. Le Rsu contrattano i criteri per riconoscere sul piano salariale o come riposo compensativo l’impegno aggiuntivo svolto dei docenti per partecipare alla formazione oltre l’orario stabilito dal Ccnl.
  7. L’assemblea del personale Ata formula le sue proposte di formazione che vengono recepite nel Piano delle attività e armonizzate con il piano di formazione del personale docente. Vedi articolo 66 del Ccnl.

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