Fase transitoria, Bruschi: docenti GaE e GM possono partecipare a procedura per abilitati. Percorsi FIT aperti a tutti abilitati

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L’ispettore del Miur Max Bruschi è intervenuto, con un post su FB, sulla fase transitoria delineata dal decreto legislativo sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado.

Bruschi evidenzia il fatto che i percorsi, previsti per l’assunzione in ruolo degli abilitati e dei docenti con 3 anni di servizio, non possono essere vietati ad altri docenti in possesso di abilitazione, come chi si trova in GaE o nelle GM 2016, in quanto soggetti abilitati e molti dei quali con 3 anni di servizio alle spalle.

L’ispettore definisce i percorsi, delineati dalla fase transitoria, come dei vasi comunicanti, proprio perché ad essi possono partecipare soggetti interessati ad altre procedure.

Altro aspetto evidenziato da Bruschi riguarda i nuovi percorsi FIT, l’accesso ai quali non può essere negato agli abilitati, che saranno inseriti nelle graduatorie di merito regionali, e agli abilitati all’estero siano essi italiani o stranieri.

Ecco il post dell’Ispettore:

“La fase transitoria prevista dalla nuova formazione iniziale per i docenti della secondaria prevede una serie di “canali” destinati all’immissione in ruolo, alcuni dei quali costituiscono dei “vasi comunicanti”.
Nulla vieta a un soggetto presente in GAE o che, abilitato, risulti nelle GM dell’ultimo concorso, di partecipare alla procedura di costituzione della Graduatoria di merito regionale (di fatto, una GAE bis). Così come un soggetto con tre anni di servizio potrebbe, in astratto, partecipare anche alle procedure ordinarie previste dalla FIT.

Il fatto che la casistica non sia esplicitata non implica, a mio avviso, alcun impedimento, che cozzerebbe, oltre che contro il “favor partecipationis”, contro due principi generali definiti dalla stessa normativa.

Il primo riserva la partecipazione alle procedure di costituzione della GMR, indistintamente, a tutti gli abilitati.

Il secondo prevede la partecipazione alle procedure FIT “complete” a tutti gli aspiranti privi di abilitazione. Non vi è alcun divieto, né a dire la verità potrebbe sussistere. Casomai, si potrebbe opinare sul fatto che non sia normata una diversità di trattamento tra chi è in possesso di una abilitazione conseguita attraverso percorsi specifici, e chi è in possesso di una abilitazione conseguita attraverso l’idoneità concorsuale, per i quali sarebbe stato più congrua, forse, la previsione della partecipazione al 1° anno del percorso FIT, al fine di rendere omogenei gli standard professionali. Considerazione cui si potrebbe obiettare che la verifica degli standard è affidata all’ultimo anno FIT, che sostituisce di fatto il periodo di formazione e prova. Ma siamo nel campo dell’opinabile.

Ci sono però altri due casi che, invece, meritano una attenzione particolare e forse una integrazione legislativa.

Piaccia o meno, non può in alcun modo essere impedita ai docenti abilitati inseriti in GMR la partecipazione al concorso per l’accesso ai percorsi ordinamentali FIT, perché qualunque divieto sarebbe contrario al principio della partecipazione concorsuale “per merito” costituzionalmente garantito. Si tratta di un principio granitico, peraltro. E sarebbe assurdo il contrario, anche considerando l’ingiustizia sostanziale di consentire a un soggetto non abilitato una immissione in ruolo anticipata rispetto a soggetti abilitati inseriti in graduatorie che, se sono giuste le proiezioni della Gilda, sarebbero destinate ad esaurirsi nel 2029. Può un soggetto essere bloccato nelle sue aspettative di assunzione per oltre un decennio, in virtù (paradossalmente) del fatto di essere in possesso pieno di un titolo professionale? Ovviamente no.

Il secondo caso, in parte analogo, riguarda soggetti che entrino in possesso del titolo di abilitazione oltre i termini previsti per l’accesso alla GMR: non solo cittadini italiani con abilitazione estera, ma cittadini stranieri in possesso di abilitazione che vogliano insegnare in Italia. Ovviamente, e a maggior ragione, non vi è alcuna possibilità di escluderli dal concorso di accesso alla FIT.

Ma, in entrambi i casi, si pone un problema. Preso atto del fatto che tutti costoro possono partecipare alle prove d’accesso affrontando le stesse identiche prove dei loro colleghi non abilitati, sarebbe giuridicamente congruo incanalarli nello stesso, identico, percorso triennale, o non vi sarebbe piuttosto una incongruenza di fondo, tale da aprire una nuova voragine di contenziosi? In particolare, la reiterazione del percorso di specializzazione è o non è in palese contraddizione con le direttive europee sul riconoscimento dei titoli professionali? Non sarebbe opportuno introdurre una disciplina specifica, in modo da garantire il diritto e le peculiarità di ciascuno, dando certezza giuridica prima che intervenga la giurisprudenza a farlo?”

Scarica il testo del decreto

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