Fase C: proroga presa di servizio anche per supplenza in diversa classe di concorso. Attenzione però all’anno di prova

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Un docente ci sottopone un quesito: tizio è in servizio con nomina "fino all'avente diritto" III fascia d'istituto per una determinata classe di concorso (chiamiamola X), in attesa delle pubblicazione definitive di III fascia d'Istituto.

Un docente ci sottopone un quesito: tizio è in servizio con nomina "fino all'avente diritto" III fascia d'istituto per una determinata classe di concorso (chiamiamola X), in attesa delle pubblicazione definitive di III fascia d'Istituto.

A seguito di conclusione operazione fase C, gli giunge proposta di assunzione in ruolo, in altra provincia, da Gae in classe di concorso abilitato (chiamiamola A).

Accettando il ruolo per A, può prendere servizio a partire dal 1 luglio o 1 settembre -congelando il ruolo ed evitando di partire-, considerando che la nomina fino avente diritto X -ed eventualmente contratto fino al 30 giugno- è riferita a una classe di concorso diversa da quello del ruolo accettato.

A parità di ogni altra condizione, qualora la nomina fino all'avente diritto, diventasse fino al 30 giungo, poichè collocato utile al primo posto, non essendo in servizio per la classe di concorso A (ruolo), non dovrebbe poter congelare il ruolo ed assumere servizio tempestivamente nella sede di assunzione C.

Nella nostra risposta non concordiamo con l' interpretazione. del docente La supplenza almeno al 30 giugno permette di prorogare al 1° luglio o al termine degli Esami di Stato la presa di servizio sul posto della fase C anche se si tratta di classe di concorso diversa, anche se la nomina proviene da graduatorie di istituto, anche se è una supplenza per classe di concorso per cui non sei in possesso di abilitazione, anche se dovesse trattarsi solo di uno spezzone.

Si tratta di situazioni già ampiamente affrontate e chiarite già nella fase B. Il riferimento noramativo è il comma 99 della legge 107/2015 che, dando la possibilità di proroga della presa di servizio, non pone alcuna distinzione tra la tipologia di supplenza. E dunque, se non lo fa la legge, perchè dovremmo imporre noi delle norme più restrittive?

Altra cosa invece è la possibilità di portare a termine l'anno di prova e formazione. In questo caso, bisogna fare riferimento alla circolare Miur del 5 novembre 2015 per sapere se la supplenza su altra classe di concorso permette di svolgere l'anno di prova.

In particolare la circolare pone una restrizione: In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D'ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Ne abbiamo parlato in

Anno di prova e formazione: indicazioni Miur troppo restrittive per classe di concorso affine e passaggio di ruolo

Precisiamo che qualora la risposta dovesse essere negativa, questo non vuol dire che la supplenza deve necessariamente essere abbandonata per il posto in ruolo. L'anno di prova, per giustificati motivi, può essere rinviato. Ma è giusto conoscere tutti gli aspetti della situazione.

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