Esami di Stato secondaria II grado: criteri di nomina commissari interni

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Maturità 2020: i Consigli di Classe possono procedere alla designazione dei Commissari interni per gli Esami di Stato nella scuola secondaria di II grado anche se non c’è ancora la relativa circolare ministeriale? 

La risposta è affermativa, considerato che l’adempimento viene spesso calendarizzato nel corso dei Consigli di Classe relativi agli scrutini, che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

Criteri di nomina dei commissari interni

Il riferimento più prossimo è la circolare dello scorso anno scolastico, considerato che la normativa è invariata.

La commissione degli Esami di Stato per la scuola secondaria di II grado sarà mista, i Consigli di Classe provvedono alla designazione dei commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni.

Il criterio principale è quello secondo il quale quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la o le disciplina  oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa.

Individuate quindi le discipline affidate ai  commissari esterni, si procede alla designazione dei commissari interni tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, compresi i docenti con contratto a  tempo determinato.

Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di
concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.

I Consigli di Classe non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art.10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n.89 del 201O, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.88 del 2010;

  •  I commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. E’ necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna.
  • Occorre precisare che i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea).

La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter
offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

  •  Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati

Nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.

Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

Il Ministero richiama inoltre l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della
corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Si eviterà di nominare commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Casi particolari

Classi articolate su più indirizzi di studio, o classi con gruppi di studenti che
studiano lingue straniere diverse: si nomina un commissario interno per ogni indirizzo o gruppo di studenti. All’interno della commissione tali insegnanti opereranno separatamente, in modo da assicurare sempre l’equilibrio tra la componente esterna e quella interna.

Per i corsi di studio nei quali è obbligatorio lo studio di due o più lingue straniere, qualora alle  disciplinale oggetto di seconda prova scritta sia una/due lingue straniere e Ialle stessa/e sia/siano affidatale al/ai commissario/i interno/i, questi deve/devono essere il/i docente/i della linguale straniera scelta dal Ministro Lo/Gli altro/i commissario/i interno/i deve/devono essere titolari di discipline diverse da quelle assegnate agli esterni.

Classi EsaBac o Esabac techno, è assicurata oltre alla presenza del commissario esterno competente per la disciplina “lingua e letteratura francese”, la presenza, come commissario interno, del docente di storia,
qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni.

Il docente può rifiutare l’incarico?

La designazione del commissario interno avviene sulla base di precisi criteri che devono essere esplicitati nel verbale, e di conseguenza anche l’eventuale rifiuto deve essere motivato.

L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 hanno invece facoltà di accettare o meno la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.

Il caso del docente part time

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati
commissari interni.

Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell’ effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’ attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente.

Le materie affidate ai commissari esterni

Come si svolge il Colloquio

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