Esami di Stato. Istruzione adulti secondo livello: non è consentita l’abbreviazione per merito

WhatsApp
Telegram

L'abbreviazione per merito non è prevista per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione per gli adulti di secondo livello di cui al DPR 263/12. 

L'abbreviazione per merito non è prevista per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione per gli adulti di secondo livello di cui al DPR 263/12. 

Ricordiamo che detta abbreviazione, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 122/09, permette (a determinate condizioni) agli alunni, che frequentano la penultima classe degli istituti secondari di secondo grado, l'ammissione  agli esami di Stato. 

Il suddetto DPR fa riferimento, come leggiamo nella nota del 23/03/16 dell'USR Veneto, ai corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado articolati in cinque anni scolastici. 

I percorsi di secondo livello, invece, sono organizzati secondo assetti che prevedono gruppi di livello articolati in periodi didattici nei quali è già compresa la riduzione del percorso di studio.

I periodi didattici suddetti sono tre e presentano una riduzione al 70 % del quadro orario dei percorsi diurni; i primi due periodi si frequentano in due anni scolastici (uno per ogni periodo), per cui non avrebbe senso eliminare il terzo periodo, considerato che l'abbreviazione è già di due anni nel quinquennio (in 3 anni scolastici, per intenderci, si consegue il titolo).  

Alla luce di quanto sopra riportato, come affermato anche nella nota dell'USR Veneto, l'abbreviazione per merito non è permessa agli studenti dei corsi d'istruzione per gli adulti di secondo livello. 
 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri