Esami di Stato 2016, Presidenti Commissione: chi deve e chi può presentare la domanda

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Il 23 febbraio 2016, il MIUR ha pubblicato la circolare n. 2/2016  "Anno scolastico 2015/16 – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, Formazione delle commissioni di esame", avviando così le procedure per il prossimo Esame di Stato. 

Il 23 febbraio 2016, il MIUR ha pubblicato la circolare n. 2/2016  "Anno scolastico 2015/16 – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, Formazione delle commissioni di esame", avviando così le procedure per il prossimo Esame di Stato. 

Analizziamo, nella presente scheda, la presentazione della domanda come Presidente di commissione, illustrando i casi in cui è obbligatorio farlo e quelli in cui è facoltativo, e i requisiti previsti.

Gli unici obbligati a presentare, tramite la scheda ES – 1, la domanda in qualità di Presidente sono:

•    i dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;
•    i dirigenti scolastici in servizio presso istituti di istruzione statali in cui sono attivi corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
•    i dirigenti scolastici in servizio presso i convitti nazionali e gli educandati femminili.

Hanno, invece, facoltà di presentare detta domanda, tramite la scheda ES-1 o ES-2 (personale AFAM):

  • i dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, a condizione che siano abilitati all'insegnamento per le scuole secondarie di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, presenti in graduatorie di merito relative a concorsi per dirigente scolastico;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni dicollaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, inquanto deve essere assicurata la possibilità che i docenti medesimi prestino loro assistenza durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n.323/1998);
  • i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n.6/2007;
  • i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo danon più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

Da evidenziare che il requisito dei dieci anni di ruolo,  richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, si riferisce non solo al servizio nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

La nomina, inoltre, avviene secondo un ordine di priorità (stabilito dalla legge n. 425/1997) tra i soggetti sopra elencati, per cui i dirigenti scolastici in servizio presso istituti del primo ciclo possono essere nominati solo in subordine ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, fermo restando  che siano in possesso diabilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli uffici scolastici competenti sono chiamati ad un'attenta verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

La presentazione delle domande, tramite la scheda ES-1, avverrà tramite istanze on line (eccetto per i casi in cui vi siano difficoltà ad accedere su istanze on line, nello specifico per il personale a riposo) a partire dal 24 febbraio fino alle ore 14,00 del giorno 16 marzo 2016.

La domande, presentate tramite la scheda ES-2, dovranno pervenire in modalità cartacea ai Rettori delle università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il 31 marzo 2016; le stesse domande dovrann poi pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 8 aprile 2016.

Esami di Stato 2016:

Commissioni esame di stato. Pubblicata circolare: domande dal 24 febbraio al 16 marzo

Commissari agli esami di stato, chi può e chi deve presentare domanda? Pubblicata la Circolare

Commissari esami Stato domande da oggi online, la guida. La nomina avverrà per e-mail

 

 

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