Esami di Stato 2016. Esame preliminare: candidati, collegio giudicante, modalità di svolgimento, attribuzione credito

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L'esame preliminare, che deve essere sostenuto dai candidati esterni delle scuole statali e paritarie per essere ammessi agli esami di Stato, è disciplinato dall'articolo 7 dell'OM n. 252/2016.

L'esame preliminare, che deve essere sostenuto dai candidati esterni delle scuole statali e paritarie per essere ammessi agli esami di Stato, è disciplinato dall'articolo 7 dell'OM n. 252/2016.

Possono presentarsi come candidati esterni (articolo 3 comma 1 dell'OM), compresi gli studenti appartenenti (o non appartenenti) a Paesi dell'U.E., coloro che: 

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Per i candidati appartenenti (o non appartenenti) a Paesi dell'Unione Europea, che si trovano nella condizione di cui al punto a), l'obbligo  scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ossia 10 anni, come prescritto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e dal decreto interministeriale 29 novembre 2007).

L'esame preliminare consiste (a seconda dell'indirizzo di studio) in prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali ed è volto ad accertare la preparazione dei candidati relativa alle discipline dell'anno o degli anni, per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva, e naturalmente alle discipline dell'ultimo anno.

Facciamo degli esempi pratici riguardanti candidati in possesso della sola licenzia media o di promozione o idoneità relativa allo stesso indirizzo di studi, per il quale si chiede di sostenere l'esame di Stato. 

1. Candidato esterno in possesso del solo diploma di licenza media; deve sostenere l'esame preliminare sulle discipline del I, II, III, IV e V anno del corso di studio prescelto.

2. Candidato esterno in possesso di promozione o idoneità alla classe III; deve sostenere l'esame preliminare sulle discipline del III, IV e V anno del corso di studio prescelto.

3. Candidato esterno in possesso di promozione o idoneità alla classe IV; deve sostenere l'esame preliminare sulle discipline del  IV e V anno del corso di studio prescelto.

4. Candidato esterno in possesso di promozione o idoneità alla classe V; deve sostenere l'esame preliminare sulle discipline del V anno del corso di studio prescelto.

I candidati in possesso di un diploma di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o del diploma professionale di tecnico, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sostengono l'esame preliminare sulle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, in relazione sia all'ultimo anno di corso che alle classi precedenti. 

I candidati,  in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, in relazione sia all'ultimo anno di corso che alle classi precedenti.

I candidati provenienti da Paesi dell'U.E.,  che non sono in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, devono sostenere l'esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva, nonché su quelle dell'ultimo anno. 

I candidati non appartenenti a Paesi dell'U.E., per partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver frequentato con esito positivo classi di istruzione secondaria di secondo grado o devono essere in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero. In questi casi, tali studenti sostengono l'esame preliminare sulle discipline dell'anno o degli anni, per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva, e su quelle dell'ultimo anno.

I candidati, in possesso di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento (precedente alla Riforma Gelmini), devono sostenere l'esame preliminare sulle discipline del curricolo del nuovo ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità,  e su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento; tali candidati, inoltre, durante l'esame preliminare  devono sostenere un accertamento sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito o per le quali hanno già sostenuto il suddetto esame di idoneità.  

I candidati, che nell'anno o negli anni precedenti hanno superato l'esame preliminare, ma non hanno poi sostenuto l'Esame di Stato o non lo hanno superato, devono sostenere l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno del nuovo ordinamento.  

Il superamento degli esami preliminari vale come idoneità alla classe V, anche nel caso di mancato superamento dell'esame di Stato o di mancata presentazione al medesimo. Il mancato superamento degli esami preliminari, invece, può valere, secondo il giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima o anche all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui  i candidati esterni sono stati assegnati,  ai sensi della legge n.1/2007 e della legge n. 167/09; il consiglio di classe può essere integrato, qualora necessario, dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo:  ad esempio, se un candidato esterno deve sostenere l'esame preliminare sulle materie di I, II, III, IV e V anno, presso un Istituto Tecnico – settore economico – indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, il consiglio di classe sarà integrato dai docenti di fisica, chimica, scienze della terra e biologia, diritto ed economia (per quest'ultima l'esame può comunque essere condotto dal docente di diritto ed economia politica) geografia e informatica, discipline non previste nel curricolo dell'ultimo anno di corso.

L'esame si svolge, in genere, nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. 

La commissione (ossia il consiglio di classe) può operare per sottocommissioni (eccetto per le operazioni che richiedono il collegio perfetto, quali ad esempio il colloquio e gli scrutini), costituite da minimo tre docenti, compreso il componente che la presiede. 

I candidati, per superare l'esame preliminare, devono conseguire la sufficienza in ciascuna delle discipline per le quali sostengono la prova. 

E' compito della commissione (ossia del consiglio di classe) attribuire ai candidati, che sostengono l'esame preliminare, il credito scolastico, secondo la tabella C allegata al  DM n. 99/2009 e sulla base dei seguenti elementi: curriculum scolastico; crediti formativi (tra i quali si possono considerare anche le esperienze professionali) e risultati delle prove preliminari. 

Il punteggio da attribuire, nell'ambito delle bande di oscillazione previste dalla suddetta tabella, deve essere moltiplicato per 2, se il candidato sostiene l'esame preliminare relativo agli ultimi due anni (IV e V), o per 3 se il candidato sostiene l'esame preliminare relativo agli ultimi tre anni (III, IV e V).

Nel caso di commissioni con soli candidati esterni, il dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame costituisce, per l'esame preliminare, apposite commissioni, formate da insegnanti dello stesso Istituto: docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, docenti delle materie degli anni precedenti. Solo in caso di necessità, il dirigente può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto (articolo 4 comma 22.2 dell'OM).

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

 

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