Esami di Stato I grado, come si ammettono i candidati interni e quelli esterni

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Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione sono disciplinati, per il corrente anno scolastico dalla C.M. ministeriale n. 48/2012, che ha avuto sino ad ora carattere permanente.

La Circolare raccoglie in un unico documento le istruzioni (C. M.  n. 49/2010 e C. M. n. 46/2011, richiamate dalla nota n. 6920 del 20 ottobre 2011) relative al Regolamento sulla valutazione, ossia il DPR n. 122/09.

Ricordiamo in questa scheda i requisiti di ammissione agli esami di Stato dei candidati interni e dei candidati esterni

CANDIDATI INTERNI

Sono ammessi agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione gli alunni che:

  • abbiano frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  • abbiano conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
  • abbiano conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento.

L’ammissione o la non ammissione agli esami è deliberata dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, al fine di garantire l’uniformità dei giudizi all’interno della classe e dell’istituto.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esprime un giudizio di idoneità (ammissione) sulla base del percorso scolastico seguito dall’allievo.

Il predetto giudizio è espresso in decimi e concorre all’attribuzione del voto finale.

In caso di valutazione negativa, il consiglio esprime un giudizio di non ammissione senza procedere all’attribuzione del voto.

L’esito della valutazione  è pubblicato all’albo dell’Istituto con l’indicazione “Ammesso” seguita dal voto del giudizio di idoneità o di “Non ammesso”.

CANDIDATI ESTERNI

Sono ammessi agli esami di Stato di I grado, in qualità di candidati privatisti, coloro che:

  • compiano, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
  • superino gli esami di idoneità ai fini del conseguimento della promozione alla classe seconda, alla classe terza e quindi l’ammissione agli esami.

Possono, inoltre, essere ammessi agli esami di Stato i candidati che:

  • compiano nell’anno in corso ventitré anni di età e superino gli esami di idoneità.

Ricordiamo che, dal prossimo anno scolastico, gli esami di Stato di I grado saranno disciplinati dal D.lgs sulla valutazione ed esami di Stato, attuativo delle legge n. 107/2015.

DPR n. 122/09

circolare 31 maggio 2012

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