Esami stato I grado, candidati esterni: requisiti partecipazione. Domande entro il 30 aprile
La circolare ministeriale n. 27 del 5 aprile 2011 ha fornito istruzioni permanenti, sino ad eventuali modifiche normative, per la partecipazione agli esami di Stato di I grado da parte dei candidati esterni.
I predetti candidati devono dapprima superare gli esami di idoneità per conseguire gli anni scolastici precedenti gli esami di Stato medesimi.
Vediamo quali sono i requisiti per essere ammessi agli esami di Stato e quali le modalità e i termini di presentazione delle domande.
I candidati esterni per essere ammessi agli esami di Stato:
- devono aver compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e devono essere in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- devono aver conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio (in alternativa al requisito di cui al primo punto);
- devono aver superato gli esami di idoneità.
Possono, inoltre, essere ammessi agli esami di Stato i candidati che:
- compiano nell’anno in corso ventitré anni di età e superino gli esami di idoneità.
- abbiano frequentato, nel corso dell’anno, una classe di scuola statale e paritaria, si siano ritirati entro il 15 marzo e abbiano superato gli esami di idoneità.
La domanda di partecipazione agli esami di Stato, in carta semplice,va presentata dai genitori o dagli esercenti la patria potestà dei candidati (o dagli stessi candidati nel caso si tratti di richiedenti maggiorenni) al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta.
I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati (o gli stessi candidati nel caso si tratti di richiedenti maggiorenni) dichiarano:
- i dati anagrafici dell’alunno;
- gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico;
- la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
Le domande di partecipazione vanno presentate ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.