Esami di Stato, come sono composte le commissioni. Quali deroghe per il 2017

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La composizione delle commissioni relative agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado è stabilita nella C.M n.2/2017, dove, nel paragrafo 1.a. si chiarisce che non può essere costituita da più di sei commissari, dei quali la metà interni e la restante metà esterni all’istituto, più il presidente, esterno.

La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Questi vincoli numerici, come indicato nel paragrafo 1.b. della circolare citata, devono essere rispettati dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale che si occupa della loro assegnazione alle diverse commissioni d’esame. L’assegnazione dei candidati esterni alle commissioni d’esame deve, inoltre, tener conto del criterio di territorialità, provvedendo ad assegnarli, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 425/1997, nel caso in cui non via sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, il Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell’indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

La composizione delle commissioni di esame può essere differente da quella indicata?

Per le zone colpite da eventi sismici le commissioni d’esame delle scuole inserite in uno specifico elenco allegato alla Circolare Ministeriale n.2/2017 (Allegato A) saranno composte solo da membri interni (in numero non superiore a 6), ferma restando la nomina del presidente esterno da parte del Direttore Generale dell’USR o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale.

Per le scuole inserite nell’elenco, quindi, in virtù della situazione di grave disagio come conseguenza degli eventi sismici subiti, il MIUR dovrà emanare specifica ordinanza, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 3 del decreto legge 9 febbraio 2017, che prevede quanto segue: “Ove necessario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a emanare un’ordinanza finalizzata a

disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.”

In base a questa particolare situazione i docenti e i dirigenti scolastici in servizio nelle suddette scuole non devono produrre istanze di partecipazione on line come commissari esterni e/o presidenti, potendo, invece, formalizzare la richiesta in qualità di presidenti direttamente al Direttore Generale o al dirigente preposto all’USR, il quale osserverà i criteri di nomina previsti nella circolare nel paragrafo 2.d.c (procedura di nomina dei presidenti), nel rispetto della normativa generale vigente nel settore.

I dirigenti scolastici nel procedere alla formazione delle commissioni con membri tutti interni dovranno necessariamente garantire che sia assicurata una equilibrata presenza di docenti del più ampio numero di discipline dell’ultimo anno.

In relazione alle istituzioni scolastiche direttamente coinvolte da queste particolari disposizioni, inserite nell’Allegato A della C.M. n.2/2017, nelle quali saranno nominate commissioni di soli membri interni, come abbiamo evidenziato nel nostro articolo in seguito a segnalazione di una nostra lettrice, l’elenco non risulta completo essendo state dimenticate diverse scuole.

La segnalazione precisa di scuole superiori non incluse nell’elenco anche se “sono state rase al suolo, sono inagibili, sono in corso di ristrutturazione, con interventi di messa in sicurezza e di consolidamento diffusi”. Situazioni che obbligano gli studenti a convivere con tecnici e personale preposto alle diverse mansioni, con conseguente penalizzazione dell’attività didattica.

Questa grave dimenticanza rende chiaramente necessario un tempestivo intervento del MIUR per una integrazione dell’Allegato A con l’inserimento di tutte le scuole mancanti in quanto coinvolte direttamente nei disagi conseguenti agli eventi sismici, con la finalità di garantire un equo trattamento a tutti gli studenti direttamente coinvolti e, quindi, penalizzati.

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