Docenti precari: le ferie maturate e non godute vanno pagate

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Con la sentenza  142/2016 del 11 febbraio 2016 la Corte d’Appello dell’Aquila accoglie l’appello di un docente precario che chiedeva al MIUR il compenso delle ferie maturate e non godute.

Con la sentenza  142/2016 del 11 febbraio 2016 la Corte d’Appello dell’Aquila accoglie l’appello di un docente precario che chiedeva al MIUR il compenso delle ferie maturate e non godute.

Dopo una sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della docente a tempo determinato  contro il MIUR per ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2012/2013, la ricorrente riteneva che la sentenza andava impugnata perchè priva di pertinenti motivazioni, per la violazione dell’articolo 1 comma 56 della legge 228 del 2012 con la quale si stabilisce la spettanza del compenso delle ferie maturate e non godute e per l’ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali.




La Corte d’Appello prette innanzitutto che “la materia del contendere non attiene affatta a quella erroneamente ritenuta nella sentenza gravata, la cui motivazione concerne altra questione relativa alla scadenza dei contratti a termine nella scuola alla data del 30 giugno piuttosto che alla data del 31 agosto, ma la psettanza dell’indennità per ferie maturate e non godute in favore di docente a tempo determinato”.

L’articolo 19 del CCNL Comparto Scvuola 2006/2009 prevede che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato vanno liquidate alla fine del contratto di lavoro e la fruizione delle ferie nei periodi di sospensioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.

L’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 stabilisce che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezione ma il comma non si applica ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche o delle lezioni.

La Corte d’Appello dell’Aquila stabilisce quindi che “fino alla data del 1 settembre 2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito  delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche continui ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute.”

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