Docenti di potenziamento: FLC CGIL ribadisce modalità di utilizzo

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FLC CGIL, ribadisce quelle che, secondo la normativa vigente, devono essere le modalità di utilizzo dei docenti di potenziamento.

A seguito delle molte segnalazioni pervenute, infatti, la FLC CGIL ha ritenuto utile “fare il punto su di un tema che in questa fase di programmazione delle attività impegna gli organi collegiali delle nostre scuole, la modalità di utilizzo dei docenti individuati su posti di potenziamento dell’organico dell’autonomia”,  e ribadire le norme  che ne disciplinano le modalità di utilizzo. Ciò – puntualizza la FLC CGIL –  “anche al fine di evitare un utilizzo improprio di tali colleghi che, impiegati esclusivamente nelle continue sostituzioni per le supplenze brevi, vedono seriamente compromessa la loro dimensione professionale”.

A tal fine – la FLC CGIL – sottolinea che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno e che, ad oggi, rimangono valide le indicazioni del Miur riportate nella nota 2852 del 5 settembre 2016. 

In sintesi questi i contenuti nodali della nota Miur su cui FLC CGIL insiste:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
  • in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
  • le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
  • il ricorso alla nomina dei supplenti sui posti del potenziato per supplenze brevi può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare;
  • tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica).

Docenti curricolari possono essere utilizzati su potenziamento, e viceversa. Ecco come, la nota del Miur

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