Docente titolare su scuola non può essere spostato su sede con codice meccanografico diverso, neanche per il potenziamento

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Riceviamo diverse email in cui i docenti ci segnalano che i dirigenti scolastici utilizzano in attività di potenziamento su sede staccata con codice meccanografico diverso i docenti titolari su scuola.

Com’è noto il CCNI dell’8 aprile 2016 ha garantito a tutti i docenti già titolari di sede il mantenimento di tale titolarità qualora non avessero chiesto il trasferimento o qualora lo avessero ottenuto o fossero stati dichiarati perdenti posto. Tali docenti, nella cosiddetta fase A dei trasferimenti provinciali, hanno ottenuto come gli anni precedenti un trasferimento su scuola.

La titolarità su scuola è stata altresì garantita (novità di questo anno) anche ai docenti ex DOS (titolari di sostegno II grado) e in parte anche ai trasferimenti/passaggi della fase interprovinciale.

Gli unici docenti già titolari di sede e che ora sono invece diventati titolari di ambito sono coloro i quali hanno ottenuto trasferimento interprovinciale se soddisfatti a partire dal secondo ambito richiesto nella domanda di trasferimento.

È altresì noto come tutti i docenti possono essere assegnati, sulla base di criteri stabiliti e condivisi, sulle attività di potenziamento così come alle classi. Come è stato sottolineato più volte, un conto è la titolarità del docente (di scuola o di ambito), un altro ciò che il docente svolge all’interno della scuola (attività curricolare in classe/attività di potenziamento).

La domanda però che molti Dirigenti e docenti si pongono è: nella scuola di I e II grado il cui organico non è funzionale (come per esempio quello della primaria) ma è legato al codice meccanografico della sede, può il dirigente assegnare attività di potenziamento al docente titolare di sede X (con codice meccanografico proprio) ad atra sede Y dello stesso istituto ma con codice meccanografico diverso ovvero di altro organico?

La risposta è negativa e sta già nella premessa che abbiamo fatto.

Il CCNI ha infatti garantito nei trasferimenti (provinciali e in prima battuta per le fasi B1 e B2 interprovinciali) la scelta della singola sede di organico, esprimibile quindi nei movimenti. La titolarità del docente è quindi quella specifica e non è possibile estenderla a tutto l’istituto (cioè anche agli altri eventuali singoli plessi di un Istituto comprensivo o superiore ognuno dei quali ha un proprio codice e un proprio organico).

Ciò non è possibile farlo per le attività curriculari quanto per quelle del potenziamento.

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