Docente in pensione può effettuare incarichi di studio, consulenza, collaborazione e docenza

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Il personale docente collocato in pensione, che aspiri all’attribuzione di incarichi di studio e consulenza, ad attività di collaborazione e docenza a Scuola, è soggetto alle disposizione dell’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge n.114/2014.

Il personale docente collocato in pensione, che aspiri all’attribuzione di incarichi di studio e consulenza, ad attività di collaborazione e docenza a Scuola, è soggetto alle disposizione dell’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge n.114/2014.

La Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce delucidazioni, riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle suddette disposizioni di legge.

La Circolare chiarisce che l’art. 6 della legge n. 114/2014, che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire, a personale collocato in pensione, incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, non modifica le norme precedenti che presentano simili divieti, come ad esempio la legge del 23/12/94 n. 724 art. 25, e le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.

Le amministrazioni soggette al divieto di conferire incarichi a personale in quiescenza sono quelle individuate, scuola inclusa, dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 o nell'elenco annualmente stilato dall’ISTAT.

Il divieto si applica ai lavoratori in pensione sia pubblici che privati.

La circolare evidenzia che i divieti sono volti a evitare che l’attribuzione di incarichi a personale in pensione aggiri il sistema del collocamento in quiescenza.

Vediamo adesso quali sono gli incarichi vietati, gli incarichi consentiti e gli incarichi che possono essere conferiti gratuitamente.

Gli incarichi vietati sono:

  • incarichi di studio e consulenza;
  • incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni.

Gli incarichi vietati possono essere conferiti a personale in pensione solo a titolo gratuito e per un anno, come si legge all’art. 6 della legge n. 114/2014.

Gli incarichi consentiti sono tutti quelli non citati dalla legge.

A titolo esemplificativo vengono riportati:

  • gli incarichi di ricerca, a condizione che non si assumano compiti di direzione;
  • gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;
  • gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici;
  • gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale;
  • gli incarichi di docenza.

Gli incarichi di ricerca, vietati dalla legge n. 724 del 1994, sono stati riabilitati dal summenzionato art. 6, che ha vietato solo gli incarichi di studio e consulenza senza citare quelli di ricerca.

Alla luce di quanto sopra affermato, descriviamo quali incarichi può svolgere, nello specifico, il personale docente in quiescenza.

Tra gli incarichi vietati ma conferibili per un anno e a titolo gratuito, il docente in pensione può svolgere incarichi di studio e consulenza.

Tra gli incarichi consentiti, il docente in pensione può svolgere incarichi di ricerca e può partecipare agli organi collegiali della Scuola, ma solo con funzioni consultive; può svolgere, inoltre, incarichi di docenza.

Relativamente a questi ultimi, la normativa è molto rigida, per evitare che l’incarico sia poi di altra natura, per cui l’impegno didattico deve essere ben definito e la retribuzione rispondente all’attività didattica effettivamente svolta.

Concludiamo la nostra analisi, illustrando quali sono la natura e l’oggetto degli incarichi di studio e consulenza e degli incarichi di ricerca. A tal fine, è utile la delibera n. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti del 15/02/2005, che ha fissato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi delle disposizioni della legge n. 311/2004 in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.

Gli incarichi di studio, secondo la Corte, consistono in attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, al termine delle quali dovrà essere stilata una relazione finale per illustrare i risultati conseguiti.

Gli incarichi di ricerca consistono in attività di ricerca svolte secondo un programma prefissato dall’Amministrazione.

Le consulenze consistono nella richiesta di pareri ad esperti. 

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