Quando il docente è oggetto di pregiudizio anche presso il Collegio Medico di Verifica

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Qualche volta capita che si accendano dispute più o meno ortodosse tra il lavoratore e il Collegio Medico durante la visita. Vale dunque la pena effettuare alcune riflessioni per scongiurare simili situazioni. Cominciamo col dire che il Collegio Medico di Verifica (CMV) riveste (o almeno dovrebbe) una posizione di terzietà rispetto a lavoratore e datore di lavoro.

Non mancano tuttavia punti di attrito tra gli astanti, soprattutto quando una condizione clinica è vissuta dal lavoratore come altamente invalidante rispetto all’attività lavorativa svolta. Ben sappiamo inoltre che i medici, alla stregua dell’Opinione Pubblica, sono sommersi dai soliti stereotipi nei confronti dei docenti (“lavorano part-time e fruiscono di tre mesi di vacanza”). Gli ingredienti sopra citati possono pertanto dare origine a contenziosi come quello di seguito descritto tra un’insegnante (che chiameremo Maria) e i componenti della CMV. Inutile dire che siffatte situazioni non sono foriere di positività tanto per il lavoratore quanto per i sanitari.

Mi chiamo Maria e sono una docente di Lettere, con inidoneità all’insegnamento per motivi di salute da circa 10 anni, che successivamente ha prestato servizio in qualità di bibliotecaria nelle Scuole Superiori del Nord Italia.

Purtroppo, negli ultimi due anni le mie condizioni di salute fisica (gravi patologie autoimmuni in concomitanza con una sindrome ansioso-depressiva) sono peggiorate ed hanno comportato un’evoluzione gravemente invalidante con riconoscimento della L.104 e invalidità civile al 100% nel 2012.

Per questo motivo, dopo 32 anni di servizio, lo scorso anno ho chiesto il pensionamento per inabilità a qualsiasi attività lavorativa (L 335/95) cui è seguita la visita in CMV che ha incomprensibilmente rigettato l’istanza.

Al ricevimento del verbale, ho riscontrato che erano stati riportati alcuni (n. 10) dati medici e clinici in modo erroneo e/o incompleto (tutti a mio sfavore). Comunque in generale il testo verbalizzato risultava steso con superficialità e senza la dovuta attenzione. Pertanto ho preparato una ‘segnalazione dei dati incongruenti’ contenente l’elenco di questi elementi con la relativa rettifica facendo riferimento ai certificati medici a suo tempo consegnati. Nel frattempo ho consultato un Medico Legale che ha elaborato una ‘perizia’, con giudizio finale contrario a quello espresso dalla Commissione per i motivi dichiarati.

Successivamente ho inoltrato la richiesta di pensionamento per “inabilità a proficuo lavoro”, motivo per cui sono stata nuovamente convocata a visita.

A questo riguardo vorrei denunciare l’incresciosa vicenda che si è verificata nell’ambito della suddetta ‘visita’ presso la CMV. Sono stata accompagnata da mio fratello che però non è stato autorizzato ad essere presente durante la seduta. All’inizio presiedeva un unico medico, a me sconosciuto, che ha proceduto con la lettura del Verbale della seduta precedente. In questo frangente ho segnalato al medico che alcuni dati di quel Verbale risultavano incongruenti e gli ho consegnato la relazione scritta precedentemente preparata. Per questo motivo, successivamente, sono stata accusata di aver offeso un medico nelle sue pubbliche funzioni. Quando ho richiamato il mio diritto a tali segnalazioni, anche ai sensi della L 196/2003 (dopo aver sentito il parere del Sindacato di appartenenza e consultato un legale), il medico ha convocato altri due colleghi, così che la Commissione è risultata formata da tre membri, di cui mi sono sconosciute le generalità e che dunque qui non posso citare.

In particolare uno di questi medici, che si è presentato come responsabile e fungeva da coordinatore della seduta, ha assunto da subito un palese atteggiamento di ostilità e di aggressività nei miei confronti, ricorrendo anche a intimidazioni e offese personali. Per tutta la durata della visita qualsiasi mio intervento veniva contestato. Il dato più sconcertante per me è avvenuto nel momento della verbalizzazione: il presidente della CMV, con tono inferocito e accanito nei miei confronti, faceva trascrivere a verbale giudizi gratuiti sulla mia persona e diagnosi di fantasia …

Personalmente ho vissuto questa traumatica esperienza come una ‘violenza di gruppo a porte chiuse’, poiché svoltasi in assenza di testimoni, aggravata dal fatto di essersi rivolta nei confronti di una persona invalida in carrozzina e senza alcuna possibilità di difesa.

Cari saluti

Riflessioni

L’increscioso episodio merita alcuni approfondimenti perché non si abbia mai più a ripetere.

  1. Maria vive una situazione di pesante invalidità dovuta a una malattia cronica autoimmune che la costringe in una seggiola a rotelle. Anche in virtù del100% di invalidità, resta convinta di avere diritto alla pensione “privilegiata” ai sensi della L 335/95, ma così non è. Questo tipo di pensione, che consente di ritirarsi dal lavoro con soli 5 anni di servizio vedendo altresì riconosciuto il massimo contributivo, è riservata praticamente ai soli malati terminali con prognosi infausta a breve termine.

  2. L’insegnante non si rassegna e contesta l’operato della CMV entrando nel merito del giudizio medico-legale. Invece di chiedere spiegazioni a un suo medico di fiducia, commissiona a un perito una relazione atta a smontare e contestare l’operato della CMV. Peccato che il passaggio successivo prevede che Maria inoltri la domanda per ottenere la dispensa dal servizio (L 274/91) che deve essere esaminata dalla stessa CMV.

  3. In sede di visita il clima diviene incandescente e il rapporto medici-paziente scade in rissa. Maria contesta ogni cosa (“non hanno fatto entrare mio fratello”; “la visita inizialmente era ad opera di un solo medico” etc) e il presidente di commissione (stando allo scritto di Maria) perde irrimediabilmente le staffe lasciandosi andare a considerazioni inopportune. Vale qui la pena ricordare che in sede di visita può accedere solo il paziente con il medico di parte qualora presente. Inoltre il paziente può essere visitato da un solo medico della CMV, mentre il giudizio medico legale viene assunto in un secondo tempo dalla CMV che effettua un controllo definitivo sugli atti. Ecco pertanto che le due critiche espresse da Maria non avevano alcun fondamento giuridico.

  4. E’ sempre buona cosa – anche se dispendiosa – farsi assistere da un medico di parte che però deve anche essere a conoscenza delle modalità con le quali si svolge l’accertamento medico in CMV. A Maria sarebbe certamente convenuto spendere dei soldi per farsi seguire da un medico di fiducia, piuttosto che pagare lautamente un medico legale che stilasse un’improduttiva perizia per contestare l’operato della CMV. L’indispettita commissione medica aveva infatti buon gioco a contestare la diagnosi depressiva che mal si conciliava con lo spirito battagliero della docente.

  5. Qualora si dovesse contestare il giudizio medico legale della CMV non resta che fare ricorso alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di seconda istanza, a Roma, entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio medesimo. Tutto il resto non conta e fa perdere soldi, tempo e pazienza a tutte le parti in causa.

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