Docente non in grado di vigilare studenti, esonerata dall’insegnamento

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Abbiamo recentemente trattato il caso in cui una docente elementare di circa 40 anni che, affetta da Sclerosi Multipla, era stata ritenuta “temporaneamente non idonea all’insegnamento per un anno” dalla CMV di una regione del Sud, senza che fossero peraltro intervenute significative modificazioni cliniche rispetto al precedente controllo operato dalla stessa Commissione nel 2010.

La maestra era pertanto ricorsa alla CMO di II Istanza di Roma sobbarcandosi l’onere di una faticosa e costosa trasferta, accompagnata da fratello, anziana madre e medico di parte. L’obiettivo della comitiva era quello di convincere la CMO capitolina che l’insegnante era in grado di insegnare come aveva fatto gli anni precedenti, poiché possedeva integre tutte le funzioni superiori. A fine accertamento medico, ecco quanto scrive il fratello della maestra.

Gentile dottore,

le allego l’esito della visita medica di mia sorella Anna (nome di fantasia) presso la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di II istanza a Roma.

Come potrà rilevare non siamo riusciti a ottenere quanto speravamo. Anzi, le dirò che abbiamo piuttosto rischiato il verdetto di inidoneità permanente. Il nostro medico di fiducia ha egregiamente illustrato la situazione di mia sorella e il suo desiderio di poter continuare a insegnare. Abbiamo anche prodotto una perizia di parte ma il Collegio Medico non ha inteso ragioni di sorta.

Per loro una persona disabile in carrozzina non è idonea a insegnare e ci hanno fatto capire a chiare lettere che, se succedesse qualcosa in classe, ne risponderebbero loro di fronte alla legge. Sostengono che ogni colpa sarebbe imputata alla CMO medesima e un giudice chiamerebbe certamente la Commissione a rispondere di un evento occorso a un alunno. Di conseguenza i medici, in via cautelativa, non hanno dato peso alle capacità logiche ed espressive integre di mia sorella, ma si sono limitati a riportare il dato sul verbale senza giudicare di conseguenza. Ecco pertanto che un docente viene giudicato alla stregua di un operatore manuale o altro lavoratore esclusivamente sulla base della prestanza fisica. Non interessa nemmeno il fatto che mia sorella abbia avviato il ricorso perché voleva, più di ogni altra cosa, tornare a insegnare. Col giudizio di inidoneità, tra l’altro, mia sorella oggi è costretta a timbrare le 36 ore non potendosi più avvalere dell’orario elastico dell’insegnante che rende obiettivamente più agevole la gestione dei limiti imposti dalla disabilità.
A nulla infine è valso il mio intervento, a fine visita, in cui ribadivo che mia sorella era entrata in servizio nel 2008 proprio grazie alla legge n.68/99 (che facilita l’inserimento di personale con disabilità) trovandosi già in carrozzina da due anni. Ci troviamo dunque di fronte al paradosso per cui Anna è stata assunta in virtù della sua disabilità in carrozzina mentre oggi è ritenuta inidonea all’insegnamento a causa della stessa: dal 2008 infatti le condizioni cliniche sono stazionarie come certificato in tutti i referti medici prodotti.

Ma se anche non volessero credere ai documenti redatti dai loro colleghi, i componenti del Collegio Medico dovrebbero considerare i fatti come la volontà e lo sforzo profusi da mia sorella nell’affrontare il viaggio infinito di andata e ritorno di oltre 1.500 km per raggiungere la CMO a Roma. Chi sopporta così grandi fatiche nonostante la disabilità è di fatto in grado di insegnare, senza contare che per particolari evenienze e necessità sul lavoro vi è previsto l’intervento dei collaboratori scolastici.

Ma un’ulteriore beffa sembrerebbe attenderci: in CMO ci hanno detto che allo scadere della temporanea inidoneità all’insegnamento, la CMV del capoluogo regionale avverso il cui giudizio medico-legale abbiamo presentato ricorso in CMO, la prossima volta opterà per un’inidoneità permanente (non più temporanea) all’insegnamento.

Le risparmio l’amarezza del nostro stato d’animo ed in particolare di quello di Anna.

Cordiali saluti

Riflessioni

Cominciamo col dire che ci troviamo indubbiamente di fronte a un caso complesso. Tuttavia i numerosi elementi a disposizione (verbali, certificati etc) ci consentono di effettuare una ricostruzione oggettiva e ponderata dei fatti.

La Sclerosi Multipla esordisce nel 2000 mentre Anna è assunta nel 2008 con la Legge 68/99 quando è già da due anni in carrozzina poiché non deambula, né mantiene la stazione eretta. Nel 2010 viene effettuato il primo accertamento medico nella CMV in cui Anna è ritenuta idonea all’insegnamento. Nel 2017 la medesima Commissione emette un giudizio medico-legale di “inidoneità temporanea all’insegnamento per un anno”, pur non essendo variata la situazione clinica. L’evidente inversione di rotta della CMV non presenta pertanto basi cliniche, sembrando piuttosto dettata da una mancanza di coraggio. La maestra decide così di appellarsi alla CMO di II Istanza. Quest’ultima, attraverso il neurologo, non fa che ribadire la diagnosi di disabilità motoria che lascia perfettamente integre le funzioni superiori con l’assenza di un qualsiasi deficit cognitivo. Nonostante i logici e commoventi chiarimenti del fratello (“Anna è stata assunta quando già era in sedia a rotelle; l’assegnazione a mansioni alternative comporta l’orario pieno che le rende più difficile la gestione della disabilità; la valenza fisica della donna è stata dimostrata anche dal lungo viaggio di trasferta a Roma) la CMO arriva a concludere che “Le condizioni fisiche della dipendente non consentono lo svolgimento delle attività didattiche e pertanto si conferma l’esito della CMV”.

Conclusione

E’ del tutto evidente che la CMV prima e la CMO poi hanno assunto un provvedimento medico-legale essenzialmente ispirato a potenziali ricadute sulla giovane utenza per una limitata azione di vigilanza di una maestra in sedia a rotelle. L’interesse per la paziente così come le sue esigenze e aspirazioni sono state relegate in secondo piano unitamente alla valutazione oggettiva della capacità lavorativa della persona. Il timore dei medici di dover rispondere davanti a un giudice di un’eventualità negativa (peraltro del tutto ipotetica e peregrina) ha finito col prevalere inducendo gli stessi a trascurare: a) l’obiettività della clinica; b) la determinazione del paziente; c) gli evidenti benefici psicofisici che l’idoneità all’insegnamento avrebbe comportato.

Tocca ora ad Anna scegliere se attendere la scadenza del periodo di inidoneità all’insegnamento o richiedere subito una nuova visita in CMV per far valere le sue ragioni con la determinazione che solo un disabile può avere.

PS Colgo l’occasione per segnalare ancora una volta il disservizio reso dal ministro Giannini che il 1° Aprile 2014 ha voluto accentrare nella sola Roma le visite mediche di II Istanza. Così facendo ha reso più difficile e oneroso ai lavoratori ammalati che, come Anna, vivono distanti dalla capitale e sono costretti, nonostante le pesanti disabilità, a trasferte faticose e costose per fruire del diritto di tutela della loro salute. Questa segnalazione è rivolta in particolare ai sindacati che finora nulla hanno fatto per limitare il danno a carico dei lavoratori.

www.facebook.com/vittoriolodolo

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