Docente assunto in ruolo a 68 anni. Lettera

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Avv. Salvatore Braghini – Come ben sanno i docenti agosto è il mese di immissioni in ruolo.

Ma per il prossimo anno scolastico, ormai alle porte, tra gli altri, in una delle agognate cattedre a tempo indeterminato, salirà un docente, non più giovanissimo, di ben 68 anni. L’incredibile vicenda riguarda un docente di scuola media inscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento a cui l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila ha notificato proprio in questi giorni la convocazione per una cattedra di tecnologia e disegno.

Ma come è potuto accadere ciò, visto che l’età del pensionamento d’ufficio è di 66 anni e 7 mesi (67 dal prossimo a.s.). Il professore in questione, docente precario e senza aver conseguito la pensione minima, era stato cancellato dalle GaE, ossia le Graduatorie provinciali destinate all’arruolamento dei docenti, sul presupposto di aver conseguito entro l’anno scolastico 2014-15 l’età di 66 anni e 3 mesi, secondo il limite ordinamentale di allora, ma il docente si era rivolto agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano, che presentarono ricorso al Tribunale di Sulmona finalizzato al reinserimento in graduatoria.

Il Giudice dr. Daniele Sodani nel luglio 2015 aveva accolto in pieno le ragioni dei legali, che invocarono a supporto il trattamento deteriore del personale a tempo determinato rispetto a quello di ruolo, in quanto soltanto quest’ultimo (ex art. 509 comma III D.Lgs. 297/94) può giovare della possibilità di permanere in servizio per conseguire la pensione al minimo, stabilendo con un provvedimento che ha fatto giurisprudenza in tutta Italia, che non sussistono “ragioni di incompatibilità tali da precludere l’estensione soggettiva della norma anche ai docenti privi di un contratto a tempo indeterminato”. Ciò in quanto “il diritto al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità per il pensionamento è avvertita anche dal personale non di ruolo”, diversamente, precisava il Giudice, essendo abrogata la norma che consentiva al solo personale non di ruolo di permanere sino a 70 anni, “si perverrebbe ad un totale ribaltamento del regime precedentemente operante, facendo transitare il personale precario da un regime di favore ad uno di sfavore, con preclusione della protrazione dell’attività lavorativa anche nell’ipotesi infausta di mancato raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo pensionistico”.

Il MIUR reinseriva il docente nelle GaE con riserva ma appellava l’ordinanza al Collegio dl reclamo, che 6 mesi dopo, confermava l’interpretazione innovativa del primo Giudice riconoscendo l’equiparazione del diritto previdenziale minimo tra personale scolastico di ruolo e precario, non contemplato dalla normativa di settore, anche sulla base del principio di non discriminazione tra personale a tempo indeterminato e non, in quanto le Direttive 2000/78/CE e 1999/70/CE nonché l’art. 4.1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato affermano un obbligo positivo di parità di trattamento per quanto riguarda le “condizioni di impiego”, precisando che anche “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi” (ordinanza collegiale del Tribunale di Sulmona, Giudici: Bilò, De Marco e Gioeli).

Gli avvocati Braghini e Lancia esprimono grande soddisfazione perché continuando la battaglia legale si è conseguito non solo l’obiettivo della pensione minima ma anche che il MIUR sciogliesse la riserva al fine di considerare il reinserimento in GaE a pieno titolo, cosicché, da pochi giorni, per scorrimento della Graduatoria, il professore è stato arruolato e potrà continuare con quella passione per l’insegnamento che lo ha sempre contraddistinto nonché a maturare una meritata pensione!

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