TFA. Docenti di strumento musicale (A077), impossibilitati a far valere abilitazione, scrivono al Ministro

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Agata Scarafilo,  Giornalista e DSGA – Alla vigilia dell’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, di cui al Decreto 3 giugno 2015 n. 326, un cospicuo gruppo di docenti abilitati nella classe di concorso A077 (strumento musicale) scrivono al Ministro Stefania Giannini evidenziando, a loro parere, un errore nell’allegato “Modello A3” che prevede nella sezione C1 alla “lettera N” la possibilità di dichiarare l’abilitazione conseguita tramite TFA ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 249/2010.

Agata Scarafilo,  Giornalista e DSGA – Alla vigilia dell’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, di cui al Decreto 3 giugno 2015 n. 326, un cospicuo gruppo di docenti abilitati nella classe di concorso A077 (strumento musicale) scrivono al Ministro Stefania Giannini evidenziando, a loro parere, un errore nell’allegato “Modello A3” che prevede nella sezione C1 alla “lettera N” la possibilità di dichiarare l’abilitazione conseguita tramite TFA ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 249/2010.

Il gruppo di docenti (abilitati a.a. 2014/20015 Conservatorio “G. Martucci” di Salerno) ha sottolineato al Ministro che, secondo quanto si evince dall’intestazione delle pagg. 3, 4, 5 e 6, tale sezione C1 riguarda le “Graduatorie diverse da strumento musicale”.

Il paradosso che si è venuto a creare consiste nel fatto che i docenti di strumento musicale possono dichiarare tale titolo unicamente nella parte della domanda riservata alle “Graduatorie diverse da strumento musicale”, ma tale abilitazione può essere stata conseguita solo dai docenti della classe di concorso A077 .

Invece, stando ai fatti i docenti di strumento musicale potranno essere valutati esclusivamente sulla base dell’Allegato 3, annesso al DM 353/2014, ormai obsoleto poiché non prevede le abilitazioni ai sensi della normativa vigente.

Così, essi asseriscono che il DDG 680 e l’allegato Modello A3 risultano essere in contrasto con quanto richiesto dal DM 326/2015 a esso rispondenti.

In realtà, una risposta alla questione è già stata fornita dalla Direzione Generale del Personale Scolastico che ha sottolineato, al contrario, che il Decreto n.353/2014, che ha disciplinato le graduatorie triennali 2014-2017 di cui il D.D.G n.680 del 6/7/2015, si limita a regolare l’aggiornamento con l’inserimento di elenchi aggiuntivi e ha disposto esplicitamente un regime diverso per la valutazione dei titoli dei docenti abilitati in strumento musicale (All.3) rispetto ai titoli presentati dagli abilitati di tutte le altre discipline.

Risposta, però, che non ha soddisfatto i docenti di strumento musicale sulla base del fatto che il DDG 680 dovrebbe rispondere al DM 326/2015, così come dichiarato nel titolo dello stesso atto, che è successivo al DM 353/2014.

Così, se è vero che non si tratta di errore nella formulazione del modello di domanda, i docenti hanno chiesto al Ministro Giannini che sia chiarito come mai l'abilitazione TFA art. 3 comma 3 è richiamata sia nella Tabella A che nel Modello A3 (in questo caso secondo il loro parere nella sezione sbagliata). Infondo, i docenti di strumento chiedono unicamente di essere valutati allo stesso modo di tutti gli altri docenti, e cioè secondo la Tabella A indicata nel DM 326/2015.

La questione è importante e potrebbe dar vita a non pochi contenziosi dovuti a disparità di trattamento tra docenti, ma nello stesso tempo è anche urgente in considerazione del fatto che il Modello A3 dovrà essere presentato entro il 3 agosto prossimo.

 

 

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