I diritti dei docenti supplenti: riconoscimento del pagamento del sabato e della domenica

Di Lalla
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Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Quando, nello svolgimento di una supplenza breve, compete il riconoscimento del sabato e della domenica.Ve lo spieghiamo nel manuale del Supplente temporaneo.

Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Quando, nello svolgimento di una supplenza breve, compete il riconoscimento del sabato e della domenica.Ve lo spieghiamo nel manuale del Supplente temporaneo.

L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita:

“Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

La domenica è riconosciuta nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici (il termine delle supplenza deve coincidere con la domenica).

Giova ricordare che per “completamento dell’orario settimanale ordinario” deve intendersi la circostanza che il docente supplente sia stato nominato a tempo pieno e su tutto l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica (art. 28 comma 5 del CCNL/2007).

È escluso invece il pagamento della domenica al supplente nominato su un orario part-time o spezzone orario, inferiore quindi all’orario “intero” per il relativo ordine di scuola, anche se ha completato tutta la settimana lavorativa.

Precisiamo che la settimana si considera completata anche in presenza di un eventuale “giorno libero” (es. contratto dal lunedì al sabato e martedì “giorno libero”).

Il pagamento del sabato e della domenica deve avvenire anche se il sabato è la giornata “libera” del titolare o se la scuola adotta la c.d. settimana corta

Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come “giornata libera” del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).

L’Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che “la formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato , ancorché non lavorativa”.

Dunque anche in questo caso (sabato come “giornata libera” o “settimana corta” adottata dalla scuola) le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici (il contratto termina la domenica).

Il completamento dell’orario e quindi lo svolgimento dell’orario settimanale ordinario può avvenire con contratti nella stessa scuola o in istituti diversi, quindi in sostituzione di più docenti titolari, purché nella stessa settimana.

Di questo avviso è il Giudice del Lavoro di Caltanissetta che con sentenza n. 155 del 25 febbraio 2010 afferma: “…prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale; infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che importa è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione”.

Tale sentenza non fa altro che confermare che la scuola deve fare riferimento all’unico dato stabilito dalla norma ovvero il completamento dell’orario settimanale del docente e non il numero delle scuole in cui ciò avviene.

Nel caso quindi l’orario ordinario (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica) sia completato in istituti diversi, il pagamento della domenica spetterà alla scuola che effettua il completamento dell’orario, previa però verifica delle ore prestate dal supplente presso le altre scuole.

2 casi particolari

Pagamento del sabato e della domenica anche se in malattia o senza retribuzione (o giornata festiva)

Può capitare che il supplente che completi l’orario settimanale ordinario si assenti causa congedi o malattia oppure fruisca di giorni di permesso non retribuiti (ricordiamo che il personale assunto a tempo determinato ha 6 giorni di permesso non retribuiti per motivi familiari o personali; 8 giorni, sempre non retribuiti, per concorsi o esami).
In questi casi l’eventuale assenza o giornata non retribuita rileveranno comunque ai fini del pagamento del sabato e della domenica, perché i giorni di assenza non retribuiti, anche se non rileveranno nell’anzianità di servizio, rientrano comunque nel contratto sottoscritto (intera settimana e orario intero).
Infatti il supplente è sempre titolare di un contratto a tempo determinato e appunto “per contratto” deve svolgere tutto l’orario settimanale ordinario.
Soddisfatti quindi i criteri dell’art. 40 comma 3 e considerato che eventuali assenze (anche non retribuite) sono tipiche e quindi previste dallo stesso CCNL/2007 o da altre norme, anche se in malattia o in permesso non retribuito il supplente deve avere riconosciuta nell’anzianità di servizio la giornata della domenica (ed eventualmente del sabato), se nel contratto sottoscritto è previsto lo svolgimento dell’orario settimanale ordinario.
Ricordiamo inoltre che si considera utile ai fini del pagamento del sabato e della domenica anche un eventuale giorno festivo che cade nella settimana lavorativa (es. 25 aprile).

Pagamento del sabato e della domenica se il contratto è fino al termine delle lezioni

Nel caso in cui il supplente svolga l’orario settimanale ordinario e il rapporto di lavoro ha come termine l’ultimo giorno di lezione previsto dal calendario regionale (es. 8 giugno) e tale giorno cade di sabato (oppure di venerdì e il sabato era la “giornata libera” del docente), la domenica (ed eventualmente il sabato) anche se al di fuori del contratto dev’essere corrisposta e quindi inclusa a tutti gli effetti come giornata lavorativa (il contratto terminerà anche in questo caso la domenica).

Supplenze, come orientarsi nella giungla degli incarichi temporanei. La guida

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