Dirigenti dovranno pubblicare i propri dati entro il 30 aprile. ANAC emana indicazioni per i presidi

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L’8 marzo u.s., l’Anac ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.”

Ricordiamo che dette Linee Guida riguardano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, scuola compresa.

Nelle Linee Guida si sottolinea che l’obbligo  di  rendere  le  dichiarazioni  sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro  il  secondo  grado, essendo stato confermato nel d.lgs  97/2016, deve essere osservato da tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Nelle Linee Guida viene dedicato un apposito paragrafo ai Dirigenti Scolastici, considerata la particolarità delle istituzione scolastiche e il ridotto rischio corruttivo che le contraddistingue. Per tale motivo, è previsto un adeguamento degli obblighi di trasparenza  di  cui  all’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013.

Alla luce di quanto suddetto, gli obblighi di trasparenza per i dirigenti scolastici si ritengono assolti con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1 del citato articolo 14, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f), così come modificato dal D.lgs n. 97/2016:

a) l’atto di nomina o di  proclamazione,  con  l’indicazione  della durata dell’incarico o del mandato elettivo; 
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all’assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

Qui le modifiche apportate dal suddetto decreto n. 97/2016.

Quanto all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che  le  amministrazioni,  con  riguardo  ai  titolari  di  incarichi  tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione.

Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al o cessati dal 1° gennaio 2017; per essi, inoltre, la pubblicazione dei dati,  di  cui  all’art.  14, è prevista entro  il  30  aprile  2017,  ivi  compresa  la  prima  dichiarazione  dei  redditi  disponibile  a  seguito  dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015. 

Linee Guida

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