Chi è “obbligato” ad essere preposto alla sicurezza?

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Inviato da Marco Barone – Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Art. 2.Definizioni, afferma testualmente che “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”.

Inviato da Marco Barone – Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Art. 2.Definizioni, afferma testualmente che “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”.

La giurisprudenza ( Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502) rileva che “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.”

Per meglio comprendere chi deve essere il preposto, si deve necessariamente partire dall’articolo 2 del citato Testo Unico.

La definizione di lavoratore.
Si deve intendere per lavoratore: “persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.

Dunque tale figura viene individuata in relazione al rapporto che si matura con i lavoratori, siano essi “studenti” che non.
Ma lo studente è individuato come lavoratore in casi specifici e ciò è di fondamentale importanza per comprendere chi è preposto alla sicurezza nella scuola anche in relazione al rapporto con la comunità studentesca.
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII – Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espresso con nota n. 1650 del 04/11/2002, rilevando che :
– in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche, e lo studente viene reputato come lavoratore in due fattispecie: – scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
– scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante

Conclusione:
Non ogni lavoratore è preposto, ma solo quello che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
nella scuola primaria, se non sussistono laboratori ed uso di videoterminali, i lavoratori che possono essere identificati come preposti, con tutti gli annessi e connessi, sono solo quelli che hanno un ruolo “superiore” come il Coordinatore o il DSGA, nutro invece forti dubbi sul fatto che possa essere definito come preposto alla sicurezza, con tutti gli oneri del caso, chi è responsabile della palestra o dell’attività di educazione fisica, poiché tale attività non rientra nella casistica dello studente/lavoratore ed il docente dovrebbe essere responsabile solo per la ordinaria vigilanza; nella scuola secondaria oltre le figure come individuate per la scuola primaria lo è anche chi Responsabile di laboratorio/reparto, Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico scientifiche durante l’utilizzo di laboratori, il Capo Ufficio Tecnico, l’addetto o responsabile ai laboratori, alle attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Dunque non tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola possono e devono essere preposti alla sicurezza sul lavoro, pur ricordando quanto affermato dall’articolo 20 Obblighi dei lavoratori- che al comma 1 afferma : Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Ed infine è necessario rilevare che per individuare tale figura non è necessaria una delega scritta da parte della Dirigenza Scolastica, e neanche una nomina, poiché, in base alla normativa vigente tutti quelli che esercitano di fatto un potere di comando verso altri soggetti oppure sono riconosciuti dagli altri ad essere comandati, in via sostanziale vengono d’ufficio individuati come preposti, sempre facendo riferimento alle casistiche sopra citate.
Ma per buon senso e rispetto del buon andamento dell’Amministrazione Pubblica il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, deve comunicare sia alle persone interessate che all’intera comunità scolastica i nominativi dei preposti, senza abusare di tale figura,senza conferire responsabilità non dovute, poichè quella del preposto alla sicurezza è soggetta a responsabilità  rilevanti civili e penali nonchè a pesanti sanzioni.

MarcoBarone
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