Detrazioni spese di istruzioni nel 730/2016: quali possono essere inserite?

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Per le spese di istruzione è prevista una detrazione Irpef del 19% inserendo i costi sostenuti nel settore istruzione nel modello 730 del 2016 relativo al redditi conseguiti nel corso del 2015.

Per le spese di istruzione è prevista una detrazione Irpef del 19% inserendo i costi sostenuti nel settore istruzione nel modello 730 del 2016 relativo al redditi conseguiti nel corso del 2015.

Non tutte le spese di istruzione sono detraibili, vediamo quali possono essere inserite e per le quali spetterà la detrazione.

Spese di istruzione universitaria

La detrazione spetta per le spese di istruzione universitaria, ovvero per i costi sostenuti per frequentare i corsi presso università statali e non statali, ma anche per corsi di perfezionamento e di specializzazione tenuti presso università o istituti pubblici o privati. Detraibile anche l’iscrizione per gli anni fuori corso e per le università italiane e straniere private, in questo caso, però i costi sostenuti non devono essere superiori a quelli stabiliti annualmente dal MIUR per ciascuna facoltà in base alla media dei costi per le iscrizioni nelle università statali. Sono detraibili i costi sostenuti per Master, per corsi SSIS, per dottorati di ricerca e per la frequenza dei corsi per laurea in teologia al MIUR o in istituti statali similari.




Inoltre, per gli studenti fuori sede sono detraibili anche le spese sostenute per i canoni di locazione purchè la sede dell’Università disti almeno 100Km dalla propria residenza.

Spese di istruzione non universitaria

E’ possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per frequentare asili nido e scuole secondarie. Vediamo quando è possibile la detrazione.

Per le rette pagate per la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, è possibile portare in detrazione il limite massimo di 632 euro annui per ogni figlio (si recupera quindi un massimo di 120 euro per ogni figlio).

Per la scuola secondaria di secondo grado è possibile portare in detrazione il costo sostenuto per l’iscrizione. Non possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per libri di testo e materiale di cancelleria.

E’ possibile portare in detrazione anche le spese sostenute (questo dal 16 luglio 2015) per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado per un limite massimo di 400 euro per ogni figlio sia per scuole statali che private o estere..

Riscatto della Laurea

E’ possibile portare in deduzione (e non in detrazione) dal reddito imponibile anche quanto speso per riscattare il corso di laurea proprio o per familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea si può effettuare anche per persone che ancora non hanno iniziato un’attività lavorativa. 

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