Demansionamento organico potenziato, si può chiedere risarcimento del danno professionale

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In un primo tempo si era maturata la convinzione che al potenziamento dovesse essere destinato un sedicente organico del potenziamento.

E ciò sembrava essere chiaro anche dal tenore della Legge 107 del 2015, quando suddivideva e suddivide l’organico dell’autonomia in diverse fattispecie autonome, salvo per qualche specifico ed espresso caso.

Poi arriva la nota dei MIUR, sollecitata anche da forze esterne dal MIUR, e tutto magicamente diventa organico dell’autonomia, non esiste pià l’organico del potenziamento, non esiste più la discriminante di chi proviene dall’ambito territoriale, tutti son diventati docenti di serie B e tutti possono tutto nel nome della parolina magica quale la flessibilità.

Questo è quello che il sistema vorrebbe, cosa che non condivido né eticamente, né giuridicamente. Il comma 85 è quello certamente più significativo nel contesto della Legge 107 del 2015. Significativo nel senso che il può pare essere diventato si deve.





Come nel caso delle supplenze fino a 10 giorni. La nota del MIUR 2852 parla brevemente di tale questione ma lasciando intendere una importante flessibilità all’interno dell’organico dell’autonomia.Eppure il comma in questione è chiaro. Chiaro quando afferma che il dirigente tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Cosa si desume da ciò?

Che prima si deve dare priorità agli obiettivi di cui al comma 7, quelli da attuare nel PTOF, e che le eventuali supplenze che il DS potrà ( e non dovrà) garantire per sostituire i docenti assenti fino a dieci giorni possono essere effettuate attingendo indistintamente dall’organico dell’autonomia.

Dunque se garantire le supplenze brevi con il personale dell’organico dell’autonomia rischia di compromettere la realizzazione del PTOF sicuramente non potrà attingere da questo personale. Così come le supplenze andranno garantire per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7 della legge 107 del 2015.

Il punto è che questo può rischia di divenire si deve, per una banale questione di “cassa”.   Ed il dirigente che risparmia verrà valutato positivamente.

Così come controverso è il punto seguente, quando si legittima la supplenza con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Ma cosa è accaduto? Siccome si rischiava di far finire i docenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado, alla primaria od all’infanzia si è voluta sanare o limitare questa possibilità con una nota del primo settembre 2016 con la quale è stato precisato che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il docente ” sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso ” all’insegnamento in quel grado di scuola. Cosa non prevista dalla Legge 107 del 2015 e che nell’effetto pratico comporta che i docenti della primaria possono tranquillamente finire a fare supplenze nella scuola dell’infanzia, ad esempio.

E qui si apre un problema di qualificazione giuridica. In via generale devono considerarsi inferiori mansioni che rispetto alle precedenti comportino una sottoutilizzazione del patrimonio acquisito dal lavoratore, avendosi riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro. (Trib. Modena 22/9/2014) . Ed anche che l’esercizio dello jus variandi del datore di lavoro pubblico può essere esercitato nell’ambito di mansioni equivalenti, cioè che salvaguardino il bagaglio professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto di lavoro. Lo spostamento del lavoratore a mansioni inserite in un’area classificatoria inferiore prevista dal contratto collettivo costituisce un demansionamento da cui consegue il diritto al risarcimento del danno professionale. (Trib. Trieste 8/2/2002,) .

Ora è difficile parlare di demansionamento nel caso del comma 85, è più concreta forse la fattispecie della dequalificazione nel momento, seppur per ragioni temporanee, un docente di grado superiore vede il proprio patrimonio professionale essere sottoutilizzato. Senza tener conto che è necessaria anche la dovuta esperienza per operare con efficienza ed efficacia in ordini di scuola di un certo tipo.

E comunque è necessaria anche la disponibilità del lavoratore, disponibilità che deve essere manifestata perchè possa prestare la propria prestazione lavorativa per ordine e grado di scuola inferiore, imporla dall’alto, rischia di essere illegittima.

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