Cyberbullismo, la scuola è chiamata a rispondere civilmente e a trovare un referente

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La legge 71/2017 è la prima in Europa a definire il cyberbullismo e a prevedere una rete di strumenti preventivi.

La legge contiene una novità importante: la possibilità che viene data ai minori di 14 anni di segnalare un contenuto illegale al gestore del sito o del social network e di inoltrare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le vittime di cyberbullismo potranno contare sulla presenza in ogni istituto di un referente scolastico al quale viene demandato il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto rivolgendosi alle forze di polizia.

La norma facilita la possibilità di provare di essere vittime di cyberbullismo, fornendo indicatori sui quali si fonda la responsabilità per carente vigilanza degli insegnanti riguardo un fatto illecito (articolo 2048 Cc9).

Inoltre, la scuola in caso di episodi di cyberbullismo, è chiamata a rispondere civilmente (articolo 28 della Costituzione e articolo 61/2 della legge 312/80).

La mancata nomina del referente scolastico potrebbe incidere sull’affermazione di responsabilità degli istituti scolastici, gravati di questo onere specifico.

Da qui l’obbligo di bandi regionali per i corsi di formazione destinati ai referenti che dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze dei ragazzi.

Più difficile addossare la responsabilità penale di tipo omissivo ai referenti in quanto di per sé l’obbligo di coordinare le iniziative di prevenzione non equivale all’obbligo di impedire i fatti illeciti.

La diffusione di video illeciti on line può verificarsi in orario scolastico e ciò basta, per i giudici, per ritenere sussistente la responsabilità civile dell’istituto scolastico.

La legge per la prima volta introduce anche la definizione di cyberbullismo, in cui rientrano le molestie, le diffamazioni, i furti di identità e il trattamento illecito dei dati personali il cui scopo sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori. Il preside ha l’obbligo di avvisare i genitori appena viene a conoscenza di fatti di cyberbullismo ed ha l’obbligo di avviare progetti educativi mirati.

L’intervento diretto del preside è obbligatorio soltanto nei casi in cui il fatto non costituisca reato, altrimenti occorre che intervenga la magistratura. La scuola deve integrare i propri regolamenti scolastici includendo specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo e precisando le sanzioni disciplinari applicabili.

legge 71/2017

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